La mediazione ritorna a essere obbligatoria, con qualche sorpresa. Il c.d. decreto Fare approvato sabato scorso dal governo non si è limitato a sanare i vizi di delega denunciati dalla famosa sentenza della Corte costituzionale del 24 ottobre 2012, ma ha aggiunto delle significative novità. È stato infatti previsto che per ottenere l’esecutività dell’accordo di conciliazione serva anche la sottoscrizione degli avvocati che assistono le parti e la c.d. mediazione delegata dal giudice da volontaria è diventata obbligatoria. La mediazione obbligatoria non sarà poi più tale per le cause per danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e per i procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis c.p.c. e durerà molto meno (è stato infatti diminuito da quattro a tre mesi il termine massimo oltre il quale si può depositare la domanda giudiziale).
È stato quindi introdotto una sorta di incontro preliminare in cui il mediatore è chiamato a verificare con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione e, qualora ciò non avvenga, il costo del procedimento è stato diminuito considerevolmente. Da ultimo, occorre evidenziare come sia stata estesa la qualifica di mediatore a tutti gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale, a prescindere o meno dalla frequenza di uno specifico corso abilitante.
Le novità, come visto, sono davvero tante e sembrano seguire due sostanziali fili conduttori. Da una parte, infatti, si è voluto reintrodurre uno strumento sul quale da tempo si è scommesso per stabilire una sorta di filtro all’accesso di nuovo contenzioso nelle aule dei tribunali (unitamente ad altre misure, quali ad esempio l’aumento del contributo unificato) e che, adesso, con il passaggio della c.d. mediazione delegata dal giudice da semplice invito a vera e propria condizione di procedibilità per il prosieguo della causa, potrebbe diventare anche un modo per eliminare parte del contenzioso giudiziario già in essere (parallelamente si è però deciso di lasciare fuori da detto ambito il gran numero di cause derivanti dalla circolazione stradale e nautica, nelle quali la mediazione ha sostanzialmente fallito per l’ostilità delle compagnie di assicurazione).
Dall’altra si è forse voluto ricucire lo strappo con l’avvocatura, che ha sempre denunciato i limiti dell’obbligatorietà della mediazione, ma le nuove disposizioni non sembrano colpire nel segno e forse rischiano di creare nuovi problemi. Non è infatti del tutto chiaro il portato della disposizione che sembra subordinare l’efficacia esecutiva dell’accordo di conciliazione alla sottoscrizione del medesimo «dagli avvocati che assistono tutte le parti». La norma sembra infatti niente altro che uno escamotage per fare in modo che le parti vadano in mediazione accompagnanti dai legali, pur senza l’espressa introduzione dell’obbligo del relativo patrocinio (conferma di ciò si trae dalla lettura della relazione di accompagnamento al c.d. decreto Fare).
Davvero poco utile e discutibile appare poi la norma che parifica di diritto gli avvocati ai mediatori e che sembra sposare il luogo comune per cui i legali sarebbero già di per sé mediatori, senza bisogno alcuno di prendere parte a corsi sulle tecniche di mediazione. D’altra parte non si sentiva certo la necessità di un aumento del numero dei mediatori, visto che quelli a oggi formati sono di molto superiori al numero dei procedimenti di mediazione, tanto che molti di essi hanno fatto davvero fatica a seguire il numero minimo di procedure imposte dalla legge al fine della continuità dell’iscrizione al relativo registro.
Molto positiva, invece, l’introduzione di un incontro preliminare in cui il mediatore è chiamato a verificare con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, che evita alle stesse di perdere tempo, ove non siano interessate alla procedura, fissando un tetto massimo di spesa (80 euro per le liti fino a mille euro, 120 fino a 10 mila euro, 200 fino a 50 mila euro, 250 per le liti di valore superiore), per non aggravare i costi che le stesse dovranno sostenere per il futuro processo.