Restano fuori dai benefici della dilazione i contribuenti in stato di insolvenza. Per tutti gli altri il decreto del fare prevede due distinte tipologie di piani di rateazione delle imposte iscritte a ruolo, a seconda del più o meno grave stato di difficoltà finanziaria. Accanto a quelli ordinari di durata massima fino a 72 rate, concedibili ai debitori in temporanea difficoltà di adempiere ai versamenti, il decreto legge varato dall’esecutivo prevede, infatti, anche i piani di dilazione straordinaria, con durata massima fino a 120 rate, concedibili in caso di grave difficoltà del debitore.
La decisione di ricorrere a un piano ordinario o straordinario di dilazione delle imposte iscritte a ruolo dipende dunque dalla situazione più o meno grave di crisi in cui si trova il debitore al momento della domanda originaria di rateazione o della richiesta di proroga di una dilazione già in atto. Il decreto del fare individua, dunque, una ulteriore e più grave situazione di difficoltà del debitore che può comunque ancora consentire la concessione di una dilazione di pagamento su un arco temporale ben più ampio. Dopo la grave situazione di difficoltà c’è evidentemente l’insolvenza e il dissesto finanziario, situazioni nelle quali il concessionario non può concedere al debitore alcun tipo di dilazione.
La necessità di introdurre un ulteriore e più pesante presupposto per la concessione delle rateazioni da parte dei concessionari è un chiaro segnale dello stato di difficoltà attraversato dall’economia italiana. La norma introdotta prevede la necessità di un vero e proprio accertamento in ordine al presupposto della grave situazione di difficoltà del debitore, che con molta probabilità verrà regolato attraverso una specifica direttiva da parte della società capogruppo dei concessionari della riscossione. Accertamento che, tuttavia, la norma individua già almeno nei suoi tratti principali. Dopo aver precisato, infatti, che lo stato di grave difficoltà che consente la richiesta di un piano straordinario di dilazione deve avere ragioni estranee alla volontà del debitore ed essere collegato alla congiuntura economica (circostanze che di per sé appaiono difficilmente dimostrabili, se non in astratto), il nuovo comma 1-quinques dell’articolo 19 del dpr 602/73, specifica quali sono le due condizioni al verificarsi delle quali sussiste tale stato di grave difficoltà.
La prima delle due è rappresentata dall’accertata impossibilità per il debitore di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario. Il concessionario deve cioè verificare che l’importo del debito spalmato sul numero massimo di 72 rate concedibili con le rateazioni ordinarie sia finanziariamente sopportabile dal debitore. Se tali esborsi sono insostenibili per il debitore allora il concessionario può valutare l’ipotesi di ridurre l’importo su base annuale aumentando il piano fino ai dieci anni previsti dalla norma.
Il piano straordinario di dilazione potrà tuttavia essere concesso soltanto nell’ipotesi in cui sia ulteriormente verificata la solvibilità del contribuente in relazione agli importi e alla durata delle rate concedibili. Solo se entrambe le verifiche richieste dalla norma verranno superate il debitore potrà accedere a un piano di dilazione originario o in proroga, con durata temporale fino a dieci anni. Uno dei parametri per valutare la sostenibilità o meno di un piano ordinario o straordinario potrebbe essere costituito dai volumi d’affari o dai redditi conseguiti dal debitore.
In assenza del nuovo presupposto normativo della grave difficoltà del debitore la giurisprudenza di merito non aveva esitato nel considerare legittimo il diniego di Equitalia alla dilazione nei confronti di un contribuente il cui valore della produzione era inferiore all’importo su base annua del debito esattoriale complessivo spalmato sulle 72 rate del piano (Ctp Cremona, sentenza n.14/2/12 del 6 febbraio 2012). In una situazione del genere i giudici tributari, avallando l’operato del concessionario, avevano affermato, infatti, che il debitore non era in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, come prevede il summenzionato articolo 19 per ottenere la dilazione del pagamento delle imposte a ruolo, ma in una situazione ben più grave e duratura.