Il processo per la morte di Giulio Regeni può ripartire. A rimettere in moto il procedimento è una decisione della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità di una norma del Codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l’anticipazione da parte dello Stato delle spese per il consulente tecnico di parte nominato dal difensore d’ufficio.
La Consulta ha accolto la questione di costituzionalità sollevata dalle difese dei quattro agenti dei servizi segreti egiziani imputati nel procedimento, riconoscendo la violazione dell’articolo 24 della Costituzione, che tutela il diritto di difesa, e dell’articolo 225 del Codice di procedura penale. Una pronuncia destinata ad avere effetti non solo sul caso Regeni, ma più in generale sul delicato equilibrio tra garanzie processuali e funzionamento della giustizia.
La questione era stata rimessa alla Corte dalla Corte d’assise di Roma, chiamata a giudicare sull’omicidio del giovane ricercatore friulano. Nel corso del dibattimento, i giudici avevano disposto una perizia sulla traduzione di un documento in lingua araba, ritenuto rilevante ai fini del processo. I difensori degli imputati, assistiti da difesa d’ufficio, avevano chiesto di poter nominare un consulente tecnico di parte senza che il relativo costo gravasse sugli imputati stessi, impossibilitati a sostenerlo.
Il nodo giuridico era tutto lì: la normativa vigente non prevedeva che, in questi casi, le spese del consulente nominato dal difensore d’ufficio fossero anticipate dallo Stato. Una lacuna che, secondo la Consulta, compromette il diritto a una difesa effettiva quando l’accertamento della responsabilità richiede competenze tecniche specialistiche.
Nella motivazione, la Corte costituzionale chiarisce un principio di rilievo: il consulente tecnico di parte non è un elemento accessorio, ma una «parte integrante dell’ufficio di difesa». In via generale, osserva la Consulta, la rinuncia dell’imputato a partecipare al processo incide anche sui suoi diritti partecipativi, incluso quello di avvalersi di un esperto. Ma il caso Regeni presenta caratteristiche del tutto peculiari.
Qui l’assenza degli imputati non è frutto di una scelta volontaria, bensì della mancata cooperazione dell’Egitto, che rende impossibile la loro comparizione in aula. In una situazione di questo tipo, afferma la Corte, non può essere il difensore d’ufficio a farsi carico dell’onere economico necessario per garantire un’adeguata assistenza tecnica.
La decisione della Consulta rimuove dunque lo stallo procedurale che aveva di fatto congelato il processo e riafferma un principio cardine dello Stato di diritto: anche nei procedimenti più complessi e politicamente sensibili, il diritto di difesa non può essere svuotato per ragioni economiche o formali. Ora, dopo anni di attese e rinvii, il cammino giudiziario sul caso Regeni può finalmente riprendere.
