18 Febbraio 2026, mercoledì
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Referendum sulla giustizia, il Tar chiude la partita: legittima la data del voto di marzo

Consultazione confermata per il 22 e 23 marzo. I giudici amministrativi bocciano l’istanza dei promotori e ribadiscono la centralità dei tempi costituzionali

Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si terrà regolarmente il 22 e 23 marzo. A stabilirlo è il Tar del Lazio, che ha respinto il ricorso presentato dal comitato promotore impegnato nella raccolta di firme popolari, confermando la piena legittimità della decisione assunta dal Governo e formalizzata con il decreto del Presidente della Repubblica.

Con la sentenza n. 1694, pubblicata nelle scorse ore, la seconda sezione bis del tribunale amministrativo ha giudicato infondato il ricorso proposto contro il decreto del 13 gennaio 2026, adottato su deliberazione del Consiglio dei ministri del giorno precedente, che ha indetto la consultazione referendaria sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025.

I giudici hanno inoltre dichiarato inammissibile l’intervento dell’Unione italiana forense, restringendo il perimetro del giudizio e lasciando così definitivamente immutate le date di apertura delle urne.

Al centro del contenzioso vi era la posizione dei promotori di una raccolta firme relativa a un quesito referendario solo parzialmente coincidente con quello ammesso dall’Ufficio centrale per il referendum il 18 novembre 2025. L’obiettivo del ricorso era ottenere la sospensione e l’annullamento del decreto presidenziale, così da disporre di ulteriore tempo per completare la raccolta delle sottoscrizioni e sottoporre il proprio quesito al vaglio di legittimità.

Una strategia che il Tar ha ritenuto non compatibile con l’impianto costituzionale della procedura referendaria. Secondo la sentenza, la normativa vigente è infatti finalizzata a garantire tempi certi affinché una legge di revisione costituzionale, approvata dal Parlamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, possa essere sottoposta al giudizio della volontà popolare. Un passaggio che deve avvenire indipendentemente da quale dei soggetti legittimati dall’articolo 138 della Costituzione – un quinto dei parlamentari di una Camera, cinque Consigli regionali o cinquecentomila elettori – abbia per primo avanzato la richiesta di referendum.

In altre parole, per i giudici amministrativi la scansione temporale della consultazione non può essere condizionata da iniziative successive o concorrenti, pena l’alterazione dell’equilibrio previsto dalla Carta. La partita sulla data del voto, dunque, è chiusa: a fine marzo la riforma della giustizia passerà al vaglio degli elettori.

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