È una pagina di forte rilevanza nell’inchiesta sull’urbanistica milanese: il Tribunale del riesame ha revocato gli arresti domiciliari disposti nei confronti di Manfredi Catella, amministratore delegato di Coima, motivando la decisione con una valutazione giudiziaria che – di fatto – nega la sussistenza di prove idonee a sostenere le gravi accuse ipotizzate dalla Procura. Nel provvedimento depositato ieri, i giudici sottolineano che non emergono “gravi indizi di colpevolezza” e che le carte dell’inchiesta non dimostrano l’esistenza del presunto “patto corruttivo” tra Catella e l’architetto e componente della Commissione paesaggio, Alessandro Scandurra, finito anch’egli nell’indagine.
La decisione marca un punto di stacco. Si tratta di una valutazione rigorosa, che respinge – con motivazioni dettagliate e critiche – le richieste della Procura e le posizioni assunte dal gip che aveva disposto l’arresto. Nella struttura dell’inchiesta milanese, la revoca colpisce allo stesso tempo il fulcro umano e tecnico dell’impianto accusatorio: l’intento di collegare l’imprenditore milionario e il professionista del paesaggio attraverso scambi illeciti.
Il quadro accusatorio e la genesi dell’arresto
Il gip Mattia Fiorentini, nell’emettere la misura degli arresti domiciliari, aveva motivato il provvedimento con l’ipotesi di un “patto criminoso” tra Catella e Scandurra, volto a favorire progetti urbanistici su misura e ad aggirare prescrizioni paesaggistiche. L’ipotesi era che l’imprenditore mettesse a disposizione risorse e progettualità, in cambio della complicità tecnica dell’architetto, in grado di orientare le decisioni della Commissione paesaggio in senso favorevole.
Secondo la Procura, le carte investigative – intercettazioni, atti urbanistici e flussi documentali – avrebbero disegnato un disegno occulto e consolidato di rapporti impropri. Era questa la base giustificativa per la restrizione.
Le motivazioni del Riesame: cosa non regge
Nelle motivazioni con cui il Tribunale del riesame ha revocato i domiciliari, emergono alcuni passaggi-chiave che ribaltano la prospettiva dell’accusa:
- Assenza dei gravi indizi
I giudici affermano con chiarezza che non sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico di Catella per il reato di corruzione propria. È questa la soglia richiesta per legittimare una misura cautelare. - Nessun contatto diretto comprovato
Nel corpo dell’ordinanza si legge che non sono emersi contatti diretti credibili tra Catella e Scandurra né conversazioni idonee a dimostrare un accordo illecito. L’accusa che li voleva promotori di un’intesa corruttiva non ha trovato conferma nelle intercettazioni, nei documenti o negli atti istruttori disponibili. - I documenti «pesanti» non bastano
Pur riconoscendo l’esistenza di atti voluminosi allegati all’indagine — fascicoli di progettazione, pratiche urbanistiche, relazioni tecniche — i giudici ritengono che tali atti non dimostrino da soli la sussistenza di un patto illecito. I cosiddetti “atti pesanti” non sono di per sé prova dell’accordo criminale: serve collegamento diretto e chiaro con l’illecito, che nel caso di Catella non è stato accertato. - La simmetria con il caso Scandurra
Le motivazioni critiche si fanno speculari a quelle adottate in precedenza per l’architetto Scandurra: anche in quel caso il Riesame aveva rifiutato le argomentazioni della Procura, evidenziando lacune analoghe nelle prove portate. È dunque un doppio rovesciamento: nessun patto corruttivo, nessun interrogativo serio nei confronti di chi era ritenuto il tecnico mediatore.
In sintesi, il Tribunale del riesame rifiuta l’impianto accusatorio che tenta di costruire un legame illecito tra committente e componente della Commissione paesaggio, evidenziando come l’evidenza proposta non possa sostenere una misura restrittiva.
Le implicazioni dell’ordinanza
La scarcerazione di Catella segna una battuta d’arresto nella strategia processuale messa in campo dalla Procura, che dovrà ora riscrivere e rafforzare la propria tesi accusatoria su basi più solide. Se l’atto più critico dell’istruttoria viene annullato, la prosecuzione dell’indagine dovrà confrontarsi con un giudice più severo nella valutazione delle prove.
Merita inoltre riflettere sul precario confine giudiziario tra potenti indizi documentali e vero nesso corruttivo: la decisione del Riesame sottolinea che quantità e peso degli atti non equivalgono a prova dell’intesa criminale, se mancano le testimonianze, le conversazioni o gli elementi che uniscano operativamente le parti.
Sul piano politico e mediatico, la notizia assumerà inevitabilmente grande risonanza. Catella — figura centrale del mercato immobiliare italiano — torna in libertà mentre l’inchiesta sull’urbanistica milanese perde uno dei suoi protagonisti in regime di custodia. Per gli imputati, il provvedimento rappresenta un importante recupero di agibilità difensiva.
Con la revoca dei domiciliari, Catella potrà continuare il proprio percorso difensivo con maggiore libertà. Tuttavia, non è affatto detto che l’indagine si concluda qui: le accuse restano pendenti, e la Procura potrà chiedere nuove misure o formulare atti più incisivi, nel rispetto dei principi di proporzione e concretezza richiesti dalla giurisprudenza.
La questione cruciale diventa ora l’ulteriore raccolta di prove: occorrerà verificare se vi siano elementi finora non acquisiti che possano dimostrare in modo inequivocabile la sussistenza del reato. In mancanza di ciò, il processo farà leva sulle carte già in atti, aggravate o meno, e sulla capacità della difesa di smontare ogni contestazione.
Questa decisione del Riesame ha dunque un valore che va oltre il singolo episodio: delinea con chiarezza i confini entro cui può operare un’accusa fondata sulla corruzione, stabilendo che l’adozione di misure coercitive richiede ben più che “atti pesanti” o collegamenti indiziari deboli.
