Con un richiamo che assume i toni di un monito istituzionale, la Corte dei Conti ha acceso i riflettori su un tema finora sottovalutato nel dibattito pubblico: la sostenibilità, economica e organizzativa, degli interventi avviati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza una volta che il ciclo del Pnrr sarà formalmente concluso, ovvero a partire dal 2026. Al centro dell’attenzione dell’organo di controllo contabile è soprattutto la capacità degli enti locali – comuni, province, città metropolitane e regioni – di gestire nel medio-lungo periodo le infrastrutture, i servizi e i progetti realizzati grazie ai fondi europei del Next Generation EU.
La Corte segnala un potenziale punto critico del disegno complessivo: se da un lato il Pnrr ha avuto l’indubbio merito di iniettare risorse straordinarie nel sistema pubblico, consentendo una ripresa degli investimenti e un’accelerazione di riforme attese da anni, dall’altro rischia di lasciare in eredità un carico di gestione che potrebbe risultare insostenibile per molte amministrazioni locali, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, già cronicamente sottofinanziate e afflitte da una strutturale carenza di personale qualificato.
L’analisi dei magistrati contabili punta l’attenzione non solo sugli aspetti finanziari, ma anche sulla tenuta amministrativa del sistema: gestire i progetti del Pnrr, mantenerli nel tempo e integrarli nel tessuto ordinario dell’azione pubblica richiederà infatti competenze tecniche, assetti organizzativi stabili e strumenti normativi adeguati. Su questo fronte, però, i progressi risultano ancora insufficienti. La Corte evidenzia come il quadro regolatorio per la fase di “chiusura” del Piano sia ancora in fase di elaborazione, con il rischio che il passaggio dal regime straordinario del Pnrr alla gestione ordinaria avvenga in maniera disordinata o, peggio, lasci scoperti interi ambiti d’intervento.
Non si tratta solo di rendicontazione finanziaria o di esiti progettuali, ma di governance di sistema. L’assenza di una strategia organica per l’“aftercare” del Pnrr – cioè per la gestione e la valorizzazione nel tempo dei risultati ottenuti – potrebbe compromettere l’impatto strutturale dell’intero Piano. La Corte invita quindi ad approntare, senza ulteriori indugi, un impianto giuridico e amministrativo solido, in grado di accompagnare gli enti nella fase post-2026. Questo significa prevedere risorse stabili per la gestione e la manutenzione degli investimenti, ridefinire le responsabilità gestionali, rafforzare i meccanismi di coordinamento tra livelli di governo e assicurare un monitoraggio permanente dell’efficacia delle misure realizzate.
In gioco, sottolineano i giudici contabili, non c’è solo la salvaguardia della spesa pubblica, ma la credibilità stessa dell’intervento straordinario messo in campo dall’Italia e dall’Unione Europea. Il rischio di una “sindrome da cattedrale nel deserto” – ovvero di opere finanziate e costruite che poi restano inutilizzate o abbandonate – deve essere scongiurato con strumenti di pianificazione e di governance robusti. Occorre dunque passare da una logica emergenziale a una cultura della gestione continuativa, in cui ogni progetto finanziato dal Pnrr venga visto come l’avvio di un percorso, e non come un punto di arrivo.
La Corte dei Conti, nel suo ruolo di presidio dell’equilibrio economico-finanziario dello Stato e degli enti pubblici, richiama infine l’attenzione del legislatore e del governo sulla necessità di accelerare la definizione degli atti normativi che disciplineranno la fase post-Pnrr. Solo così sarà possibile consolidare quanto realizzato, evitare che le amministrazioni locali restino sole ad affrontare un’eredità complessa, e garantire che gli investimenti compiuti producano effetti duraturi, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale e di sviluppo sostenibile che hanno ispirato il Piano.
In un Paese in cui troppo spesso l’azione pubblica si esaurisce nella logica del progetto singolo, la lezione del Pnrr potrebbe trasformarsi in un banco di prova decisivo per una nuova stagione amministrativa: quella della responsabilità di lungo periodo.
