A cura di Daniele Orefice
I compiti affidati ai servizi vanno sempre dettagliati, come anche i tempi di attuazione. Così la prima sezione civile della Cassazione, nell’ordinanza n. 23017/2024.
Quando il Tribunale, in via provvisoria o definitiva, emette un provvedimento che dispone l’affidamento dei minori ai servizi sociali, possiamo distinguere dall’incarico di semplice vigilanza, supporto e assistenza che non determina alcuna limitazione della responsabilità genitoriale e non impone la nomina di un curatore speciale al minore (a meno che il giudice non accerti in concreto la sussistenza di un conflitto d’interessi), dall’affidamento al servizio sociale che, invece, si manifesta in un provvedimento che limita o sospende integralmente la responsabilità genitoriale, e che, pertanto, integra una limitazione notevole nell’autotomia privata e familiare, potendo essere disposto solo se non hanno raggiunto il loro scopo tutti i programmi di supporto e sostegno già espletati in favore e a sostegno della genitorialità.
Tale provvedimento così invasivo e limitativo dell’autonomia delle parti in ambito familiare, presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale, la cui nomina deve precedere l’adozione di detti provvedimenti.
I compiti dei servizi sociali devono essere dettagliatamente indicati nel provvedimento e il giudice deve esercitare un’adeguata vigilanza sull’operato dei servizi che si esplica anche attraverso il dovere per i servizi sociali di redigere e presentare relazioni periodiche al tribunale. Trattandosi di poteri di ampia ingerenza nel contesto familiare è opportuno che il tribunale provveda alla fissazione di udienze di verifica dell’operato dei servizi sociali e dell’evoluzione della situazione familiare, con la massima sollecitudine e con la maggiore frequenza possibile posto che le situazioni e condizioni familiari, specie quando sono coinvolti minori, sono mutevoli ed in continua evoluzione.
Il provvedimento del Tribunale, specie nei casi di affidamento dei minori ai servizi sociali con collocamento presso uno dei genitori, dovrà indicare nel dettaglio, cosa i servizi sociali possono decidere in autonomia, cosa invece possono fare e decidere i genitori o il genitore collocatario e cosa, ancora, deve essere sottoposto alla preventiva autorizzazione del giudice.
Più il provvedimento sarà dettagliato maggiori saranno le probabilità di evitare uno scontro tra i soggetti coinvolti o ancora peggio situazioni di paralisi decisionale, spesso pregiudizievoli per il minore ed in relazione alle quali sarà necessario attendere la decisione del tribunale con notevole dispendio di energie processuali e con il rischio che eventuali ritardi aggravino la situazione di disagio o di conflitto.