4 Maggio 2024, sabato
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Amministratori e nuove responsabilità nel Codice della Crisi: Ultimi Orientamenti Giurisprudenziali

Obblighi e responsabilità in capo agli amministratori nel nuovo codice della crisi – il recente
orientamento della giurisprudenza

A cura dell’Avv. Prof. Luca Barbuto
Già in un precedente contributo del gennaio 2024 si erano analizzati i contenuti di cui all’art. 3 del codice della crisi ed art. 2086 c.c., modificato dall’art. 375 dello stesso codice, i quali impongono degli specifici obblighi in capo all’imprenditore, di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa e funzionali alla tempestiva rilevazione della crisi, disposizioni da coordinarsi con quanto previsto dall’art. 2409 c.c. il quale prevede che i soci, in caso di sospetto di irregolarità compiute dall’amministratore nella gestione, possono denunziare i fatti al tribunale, che, nei casi più gravi, può revocare l’amministratore nominando un amministratore giudiziale.
In tale contesto degna di annotazione è la recente decisione del Tribunale di Catanzaro –
sezione specializzata in materia di imprese – del 6.02.2024 la quale trae origine dal ricorso
presentato da un socio che lamentava, da un lato, il compimento da parte dell’amministratore di gravi irregolarità nella gestione idonee ad arrecare danno alla società e dall’altro plurimi rilievi tra cui, l’assenza di un assetto organizzativo/amministrativo/contabile adeguato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’azienda, una gestione priva di una seria programmazione e logica imprenditoriale, nonché la totale disarticolazione organizzativa e contabile.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, nominava il CTU disponendo l’ispezione della società.
Ma diversi sono gli aspetti salienti della decisione in commento.
In primo luogo, il tribunale individua, quale presupposto necessario dell’azione ex art. 2409
c.c. la sussistenza del fondato sospetto di gravi irregolarità gestionali compiute dagli
amministratori. Le irregolarità denunciate, devono essere serie, precise e gravi – basate su
specifici ed obiettivi riscontri da cui si possa desumere l’elevata probabilità che siano stati
commessi atti irregolari, posto che, non è ammissibile un procedimento fondato su generici
sospetti o su indimostrati rilievi critici di eventuali irregolarità.
Inoltre, l’adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c. non può essere giustificata unicamente sulla base di valutazioni concernenti l’andamento economico dell’impresa sociale, poiché le gravi irregolarità non attengono a valutazioni di merito o di opportunità.
Infine, le gravi irregolarità rilevanti ai fini del controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c.
debbono essere attuali ed ancora in grado di produrre i loro effetti pregiudizievoli per la
società.
In definitiva. il procedimento di cui è investito il Tribunale è volto a realizzare il riassetto
amministrativo, economico e contabile della società e, dunque, la ripresa della normale e
corretta gestione sociale, nell’interesse dell’economia, della fede pubblica, dell’ordine
economico, della collettività in genere e del regolare funzionamento delle società commerciali.
Questi sono i presupposti che individua il tribunale per la denunzia da parte dei soci a carico degli amministratori.
Ma l’aspetto rilevante della decisione è dato dal principio di diritto espresso per il quale:
l’assenza di un adeguato assetto organizzativo, contabile ed amministrativo rappresenta
una grave irregolarità, soprattutto – in una impresa in situazione di equilibrio economico
finanziario. Gli adeguati assetti infatti, sono funzionali proprio ad evitare che l’impresa
scivoli verso una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo
amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi,
consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune.
In altri termini, la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche
economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative.

E’ importante quindi evidenziare che, d’ora in avanti, sia l’imprenditore individuale che
l’imprenditore collettivo hanno l’obbligo di adottare, secondo le disposizioni del codice della crisi, tutte quelle specifiche misure finalizzate alla prevenzione della crisi, anche nella fase di equilibrio dell’azienda, in mancanza delle quali l’imprenditore stesso è ritenuto responsabile, oltre che tutti gli strumenti individuati dal codice e finalizzati alla risoluzione della crisi laddove quest’ultima presenti i primi segnali.

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