19 Maggio 2024, domenica
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Che cos’è la collazione nella successione ereditaria?

A cura dell’Avv. Giovanna Fusco
La collazione, regolata dagli artt. 737 e segg. del codice civile, prevede che “ i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione, devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente , salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”
Questa norma ci dice che il patrimonio ereditario da dividere è costituito dai beni relitti, ossia dai beni presenti nel patrimonio del defunto al momento della morte e dai beni donati, ossia dai beni dal medesimo donati in vita al coniuge e/o ai figli , direttamente o indirettamente.
Il fondamento dell’istituto va ricercato in una presunzione, si presume cioè che il de cuius donando in vita al suo futuro erede, abbia inteso anticipargli quanto gli sarebbe spettato nella successione ; così operando si giunge al risultato di parificare il valore tra le varie quote garantendo a ciascun erede di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Quindi rappresenta per cosi dire un meccanismo perequativo, e vedremo poi anche automatico, tra le quote ereditarie spettanti a ciascun erede.
La collazione: 1) è automatica , ossia scatta all’apertura della successione; 2)opera a favore e a carico solo di alcune categorie di successibili, ossia , ossia i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge; 3) può avvenire in natura o per imputazione, ossia l’erede può scegliere se restituire il bene ricevuto in donazione alla massa ereditaria , oppure imputarne il valore alla sua quota .
La collazione ha ad oggetto quanto donato del defunto, direttamente o indirettamente , ai figli e al coniuge, fatta eccezione per le donazioni di modico valore fatte al coniuge nonché quanto speso dal donante per il mantenimento, l’educazione , e le spese ordinarie per l’abbigliamento e le nozze , mentre le spese per il corredo nuziale che “ eccedono notevolmente la misura ordinaria” sono soggette a collazione . Infine non è soggetta a collazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o in conformità agli usi.
Ma cosa accade nel caso in cui per l’acquisto di un bene sia impiegato denaro del donante e il bene venga intestato ai figli o al coniuge? Si tratta di donazione del denaro, per cui dovrà essere restituita una pari quantità , oppure si tratta di una donazione indiretta dell’immobile?.
A dirimere i dubbi, è intervenuta la Corte di Cassazione la quale ha stabilito che : “ Nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del donante ed intestazione ad altro soggetto, che il donante medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro. Pertanto, in caso di collazione,., il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto.

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