A cura del Prof.Avv. Giuseppe Catapano
La riforma rimodula la disciplina dell’accertamento con adesione distinguendola (anche per quanto riguarda le tempistiche, da quella prevista per il contraddittorio preventivo ex art. 6-bis legge n. 212/2000. In più, si Inoltre, si introduce la disciplina degli atti di recupero per i crediti non spettanti o inesistenti e utilizzati indebitamente in compensazione: si potranno gestire con un procedimento accertativo unico e indipendente dalla natura del credito.L’accertamento con adesione è uno strumento attraverso il quale contribuente e Fisco possono raggiungere un accordo in seguito all’invio di un avviso di accertamento. In tutti i casi, si offre la possibilità di produrre elementi a propria difesa e di fornire chiarimenti.
Le nuove norme relative all’accertamento con adesione entrano in vigore con gli atti emessi a partire dal 30 aprile 2024. Fra le novità spiccano nuove tempistiche e sconti sulle sanzioni. Nel momento in cui il Fisco invia una comunicazione con lo schema di provvedimento (prima di emettere l’atto), d’ora in poi dovrà anche esserci l’invito a presentare istanza di adesione (rinunciando al contraddittorio ma ottenendo in cambio uno sconto sulle sanzioni).
A seconda dei casi, il contribuente ha tre diverse opzioni potendo:
- presentare istanza di adesione per avvisi di accertamento o rettifica, oppure per atti di recupero esclusi dall’applicazione del contraddittorio preventivo, entro il termine di presentazione del ricorso;
- presentare istanza di adesione per avvisi di accertamento o rettifica oppure per atti di recupero cui si applica il contraddittorio preventivo, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento;
- presentare istanza di adesione entro 15 giorni dalla notifica di avviso di accertamento o rettifica, oppure di atti di recupero per i quali si applica il contraddittorio preventivo, se in quella fase il contribuente ha presentato solo osservazioni sullo schema di provvedimento. In base alla scelta compiuta, cambiano le sanzioni: se il contribuente aderisce allo strumento entro 30 giorni dalla comunicazione di accertamento, le sanzioni si riducono della metà;
- se non presenta l’istanza di adesione e riceve poi l’atto impositivo, avrà da quel momento altri 15 giorni per chiedere l’accertamento con adesione.
- Lo strumento può essere attivato anche nel caso in cui venga contestata la fruizione irregolare di crediti d’imposta. Cambiano anche le scadenze per l’accertamento:
- 5 anni per il credito non spettante,
- 8 anni per i crediti ritenuti inesistenti.