3 Maggio 2024, venerdì
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ESTRATTO DI RUOLO- L’ART.12 COMMA 4/BIS DPR 602/73 LIMITI DI IMPUGNABILITA’ – PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’

A cura del Prof. Avv. Angelo Turco


In materia fiscale, poi estesa in tema di riscossione anche alle sanzioni amministrative, l’estratto di ruolo è sempre stato il centro della discordia giurisprudenziale sulla sua impugnabilità o mento avanti al Giudice Tributario se riferito ad atti fiscali o al Giudice Ordinario se riferito a sanzioni amministrative
ritenendo, una parte della dottrina, la non impugnabilità in quanto non atto di riscossione ed improduttivo di effetti dannosi per li debitore, mentre altra corrente era a favore della sua impugnabilità essendo comunque atto preordinato alla riscossione. La questione sembrava risolta con sentenze della Cassazione che già nel 2004 ed altre nel 2014 e 2015, orientavano le proprie decisioni per l’impugnabilita dell’estratto ruolo fino a quando, la normativa mutava con l’approvazione della legge che, all’art. 12 del DPR 602/73 comma 4 approvava ed aggiungeva li comma 4/bis che stabiliva, definitivamente, la non impugnabilità del ruolo siccome atto non di riscossione ed improduttivo di effetti dannosi per il cittadino. Stabiliva comunque un solo caso, per la sua impugnabilità, per il cittadino che poteva documentare o dimostrare che, dall’iscrizione a ruolo, poteva trarre un pregiudizio per non poter concorrere a gare di appalto o vedersi impedito un pagamento derivante da un appalto. Orbene tale disposizione di legge, si basa in primo luogo su un falso presupposto di fatto, ovvero quale sia la natura dell’estratto di ruolo ed incorre in una palese violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Corte Costituzionale ed art.3 essendo consentito al cittadino di potersi opporre a qualunque atto derivante dalla pubblica amministrazione in grado di recargli danno oltre che violazione dell’art. 113 della Costituzione. Ed invero l’estratto ruolo, come peraltro già riconosciuto dalla stessa Cassazione nelle richiamate sentenze, e dopo innumerevoli ricorsi, riconosceva, e tale è la fattispecie, nell’estratto di ruolo l’unico vero atto
PREORDINATO all’esecuzione e del quale la cartella assume il solo compito di portare a conoscenza del debitore che contro di lui è in corso l’esecuzione restando quindi l’estratto di ruolo il solo e vero atto di esecuzione e che, come tale, ben può essere oggetto di impugnazione se, dello stesso, non viene notificata alcuna cartella e di cui si viene a conoscenza solo attraverso una verifica volontaria del cittadino. Il secondo aspetto sulla grave deficienza giuridica del comma 4 bis si ravvisa senz’altro nella parte in cui LIMITA l’impugnazione a favore solo di quel cittadino che dimostri subire un pregiudizio per non poter partecipare ad una gara di appalto o prenderne l’assegnazione dopo s u O superamento e quindi limitando, INCOSTITUZIONALMENTE l’impugnativa a soggetti imprenditori e società violando la parità del diritto di difesa, ovvero l’art. 24 della Costituzione, che sancisce il diritto di TUTTI i cittadini e senza distinzione, al diritto di difesa e quindi nessuna legge può, ragionevolmente stabilire che, avverso un atto che interessa tutte le categorie di cittadini, solo una categoria possa impugnarlo e tanto vietando all’altra in una disparità di trattamento alquanto avvilente. Deve poi rilevarsi la violazione dell’art. 113 del dettato Costituzionale il quale prevede e stabilisce che qualsiasi atto provenga dalla pubblica amministrazione e che possa ledere o sia possibilmente lesivo, di un interesse legittimo o di un diritto del suo destinatario è impugnabile davanti al Giudice competente e non esiste una categoria di atti impugnabili ed una di non impugnabili. Il principio della Corte è la massima espressione di come il cittadino possa difendersi avverso qualsiasi tipo di atto provenga dalla pubblica amministrazione senza alcuna distinzione. Trattandosi di una legge è evidente la necessità della proposizione del ricorso avanti al Giudice competente davanti al quale andrà sollevata la questione di legittimità costituzionale del comma 4/bis art. 12 DPR 602/73 che, sulla fondatezza della questione di legittimità, rimetterà gli atti alla Consulta per la relativa declaratoria. Sul punto va richiamata l’ordinanza n. 515 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° GR. Sez. 37 di Napoli del 23/01/23 ha rimesso, su ricorso lei pervenuto di impugnativa estratto ruolo, gli atti alla Consulta.
Troppe disparità di trattamento difensivo si perseguono oggi in sede parlamentare e palesemente tese ad una maggiore tutela giuridica delle amministrazioni in danno dei cittadini e ci auguriamo che la Corte Costituzionale renda giustizia alle parti private.

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