19 Maggio 2024, domenica
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Adeguati assetti organizzativi – Quali gli obblighi in capo agli amministratori nel nuovo codice della crisi.

A cura dell’Avv. Prof. Luca Barbuto

Gli artt. 3 del codice della crisi e 2086 c.c., così come modificato dall’art. 375 dello stesso codice della crisi,impongono nuovi obblighi in capo all’imprenditore, quali quelli di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa e funzionali alla tempestiva rilevazione della crisi, disposizioni che devono essere coordinate con quanto previsto dall’art. 2409 c.c. il quale dispone che i soci, in caso di sospetto di irregolarità compiute dall’amministratore nella gestione, possono denunziare i fatti al tribunale, il quale, nei casi più gravi, può revocare l’amministratore nominando un amministratore giudiziale.

Pare quindi che Il legislatore, nello spirito generale che governa il Codice della Crisi, quale quello di far emergere tempestivamente situazioni di pre-crisi – crisi o insolvenza, abbia imposto, a carico dell’imprenditore, un dovere specifico che potrà essere oggetto di sindacato da parte dall’autorità giudiziaria cui consegue, in caso di accertamento dell’inadeguatezza degli assetti, la violazione dell’art. 2086 c.c. e quindi la responsabilità degli organi tenuti al loro approntamento.

Sulla scorta del principio sopra enunciato la giurisprudenza di merito ha ritenuto, ad esempio, sulla base delle specifiche carenze riscontrate dall’ispettore nominato dal giudice, non adeguati ex art. 2086 c.c. gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di una società cooperativa agricola per inadeguata progettazione della struttura organizzativa – assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali. – mancata redazione di un piano industriale. – mancata redazione del rendiconto finanziario”.

Dato atto quindi degli obblighi derivanti ex lege a carico dell’imprenditore ci si pone il quesito se le misure adeguate debbano essere adottate e predisposte all’insorgere dei primi segnali di pre-crisi oppure già in una fase iniziale di equilibrio dell’impresa.

Secondo parte della giurisprudenza la mancata adozione di adeguati assetti societari costituisce una grave irregolarità dell’organo gestorio non tanto quando l’impresa versa già in una situazione di crisi, quanto piuttosto nella fase in cui la stessa presenta ancora una situazione di equilibrio economico e finanziario – e ciò sulla base del principio per il quale “una volta manifestatasi la crisi, sfuma la gravità della mancata adozione di adeguati assetti e viene in massimo rilievo, invece, la mancata azione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per fronteggiarla.

La violazione dell’obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, posto che, proprio in tale fase sussisterebbero le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative”

Altra giurisprudenza ritiene invece che sia irrilevantel’adeguatezza o meno degli assetti societari se non ci sono segnali di crisi o di pre-crisi. la mancata o limitata adozione degli adeguati assetti societari non costituisce, apparentemente, una grave irregolarità valutabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 2409 c.c., poiché non vi sarebbe potenzialità lesiva della condotta omissiva degli amministratori.

Dal tenore letterale delle norme in commento, a parere dello scrivente, la mancata adozione degli adeguati assetti finalizzati alla prevenzione della crisi costituisce uninadempimento imposto ex lege da cui potrà scaturire l’azione dei soci ai sensi dell’art. 2409 c.c. Occorre tuttavia specificare che la valutazione sull’eventuale responsabilità giuridica dell’amministratore non attiene al merito delle scelte imprenditoriali da lui compiute, ma dalla mancata adozione di quelle cautele, o dalla non osservanza di quei canoni di comportamento, che il dovere di diligente gestione ragionevolmente impone. Ne deriva che dovrà considerarsi responsabile l’amministratore che ometta del tutto di approntare una qualsivoglia struttura organizzativa, rimanendo inerte di fronte ai segnali indicatori di una situazione di crisi o di pre-crisi. Per contro, non potrà ritenersi responsabile l’amministratore che abbia predisposto delle misure organizzative che, con una valutazione ex ante, erano adeguate, parimenti, non potrà ritenersi responsabile l’amministratore che, pur avendo tempestivamente rilevato il venir meno della continuità aziendale, ponga in essere degli interventi che si rivelino successivamente inutili a evitare la degenerazione della crisi, qualora tali interventi (sempre sulla base di una valutazione ex ante) non risultino manifestamente irrazionali e ingiustificati;

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