Prima di tutto, ricordiamo che: ‘’ l’articolo 1384 del codice civile stabilisce che la somma dovuta a titolo di penale (per l’inadempimento o per il ritardo) può essere diminuita equamente dal giudice su richiesta della parte interessata se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte o se il suo ammontare è «manifestamente eccessivo’’
Detto questo, bisogna sapere che la clausola penale non può essere eccessiva rispetto al danno procurato dall’inadempimento. Inoltre, con l’ordinanza n. 28906/2023, la Cassazione ha ricordato che: nel nostro ordinamento, il risarcimento del danno non può mai avere una funzione punitiva, né può essere diretto ad arricchire la parte danneggiata. Il risarcimento ha solo una funzione “compensativa”: serve cioè a riparare del danno subito, non oltre.