17 Maggio 2024, venerdì
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Esecuzione immobiliare e concordato preventivo. Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Giovanna Fusco ci risponde

Avv. Giovanna Fusco, continuiamo a parlare dell’esecuzione immobiliare, cosa ci può dire dellesecuzione immobiliare e concordato preventivo

L’imprenditore commerciale, sia esso individuale o collettivo (società), che è assoggettabile alla liquidazione giudiziale (già denominata Fallimento) ha la possibilità per evitare l’apertura della  liquidazione proponendo ai suoi creditori un accordo per il risanamento della sua azienda.

Trattasi dell’istituto del concordato preventivo che ha la funzione di prevenire la liquidazione giudiziale che porterebbe alla vendita di tutti suoi beni e con la distribuzione del ricavato ai creditori.

Tuttavia, nelle more dell’accordo, può accadere che qualche creditore promuova un’autonoma azione esecutiva sui beni del debitore, pregiudicando così le trattative e la conclusione delconcordato . Infatti se uno o più beni vengono espropriati, gli altri creditori non saranno invogliati ad accettare la proposta del debitore per il timore di perdere la garanzia patrimoniale dei loro crediti, costituita appunto da tutti i beni del debitore.

Per questo motivo il Nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza ( entrato in vigore il 15.7.2022) prevede che il debitore possa richiedere al Tribunale  competente l’applicazione delle cd misure protettive o cautelari , che sono volte appunto a preservare il patrimonio del debitore e le ragioni dei creditori.

Tra le misure protettive indicate dall’art. 54, comma 2, primo e secondo periodo CCII, vi è anche il blocco delle azioni esecutive in corso o da intraprendere sui beni del debitore . La norma stabilisce che, qualora il debitore ne faccia richiesta con il ricorso per l’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ( tra i quali vi è anche il concordato preventivo), è fatto divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni e sui diritti attraverso i quali il debitore esercita la propria attività di impresa.

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