28 Aprile 2024, domenica
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Pagare le imposte con un’opera d’arte: quando è possibile?

Il riferimento normativo è agli artt. 28-bis DPR n. 602/1973 e 39 D. Lgs. n. 346/1990; relativamente poi ai singoli procedimenti di riscossione, si deve valutare in maniera diversa l’ipotesi in cui le opere d’arte siano direttamente coinvolte nella procedura (come ad esempio nella cessione in pagamento per una successione ereditaria) da quella in cui lo siano in via indiretta (come nel caso del fermo amministrativo di un veicolo o di una somma chiesta a rimborso). 

Nel primo caso, gli eredi possono cedere allo Stato, per pagare in tutto o in parte l’imposta di successione, le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni. Devono fare una proposta di cessione, che contenga la descrizione dettagliata dei beni e tutta la relativa documentazione, proposta che deve poi essere sottoscritta e depositata presso il “Ministero per i beni e le attività culturali» (MIBAC) e l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente alla registrazione degli atti. Il Ministero attesterà l’esistenza e le caratteristiche del bene e comunicherà l’interesse dello Stato ad acquisire l’opera. L’opera sarà ovviamente oggetto di autonoma perizia di stima che ne indicherà il valore ma su questo punto bisogna porre particolare attenzione: qualora il valore dei beni ceduti superi l’importo dell’imposta, all’erede non spetterà alcun rimborso per la differenza. 

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