2 Maggio 2024, giovedì
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Novità del decreto lavoro


Sanzioni amministrative per omesso versamento ritenute previdenziali Art.23

  • L’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a euro 10.000 annui, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a 4 volte l’importo omesso dal 1.01.2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all’art.14 L.689/1981,entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.
    Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti Art.39
  • Per i periodi di paga dal 1.07.2023 al 31.12.2023 l ‘esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore con retribuzione lorda fino a 35.000 euro annui determinato ai sensi dall’art. 1,c. 281 L. 197/2022 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Pertanto, l’esenzione aumenta dal 2% al 6% e al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
    Misure fiscali per il welfare aziendale Art. 40
  • Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’art 51, c.3, 1^parte del terzo periodo Tuir non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli addottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, c.2 Tuir, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
  • I datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
  • Resta ferma l’applicazione dell’articolo 51, c. 3 Tuir in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate.
  • Il nuovo limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
    FONTE: Ratio circolare speciale 34/2023 del 9.05.2023)
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