Prolungamento del congedo parentale
Art.34, c.5 D. Lgs. 151/2001
È stato riformulato l’art. 34, c. 5 D.Lgs 26.03.2001, n 151. In materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale di cui all’art.33 del medesimo decreto legislativo
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comporta riduzione di ferite, riposi, 13 esima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quando diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Congedo straordinario per disabili
Art.42, c.5 D.Lgs 151/2001
È stato modificato l’art. 42, c.5 D. Lgs. 151/2001, introducendo’’ il convivente di fatto’’ tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario.
Qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa può essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.
Fonte Ratio5/2023