29 Marzo 2024, venerdì
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Riciclaggio e arte: nuovi indicatori

A cura di Mara Saporelli 

L’Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia ha pubblicato lo scorso 12 maggio un provvedimento che contiene i nuovi indicatori di anomalia relativi a tutti i destinatari degli obblighi di collaborazione attiva per le segnalazioni delle “operazioni sospette” ai fini dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo. Tra i destinatari degli indicatori rientrano anche le case d’asta, le gallerie e mercanti nonché gli intermediari che intervengono in operazioni di compravendita di opere d’arte (categoria “altri operatori non finanziari”). Al fine di agevolare tali soggetti nell’individuazione delle “operazioni sospette” per cui scatta l’obbligo di segnalazione all’UIF, sono stati predisposti 34 indicatori di anomalia, ciascuno dei quali articolato in sub-indici che costituiscono degli esempi di comportamento potenzialmente rilevanti. 

Tra gli indicatori e sub-indici applicabili ai mercanti d’arte per le segnalazioni rilevanti ai fini dell’antiriciclaggio l’allarme può scattare quando il cliente si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire informazioni o documentazione relativa alla provenienza o all’autenticità del bene, all’effettivo acquirente o venditore ovvero alle modalità di pagamento del corrispettivo. Altro comportamento rilevante può essere quello del soggetto che fornisce informazioni o documentazione a supporto della provenienza o autenticità dell’opera che appaiono false o alterate, o comunque difformi da informazioni o documentazione disponibili (sub-indice 2.3).

Per le segnalazioni rilevanti ai fini del contrasto al finanziamento del terrorismo, l’indicatore di anomalia può essere rappresentato da transazioni di natura commerciale che coinvolgono soggetti residenti o originari di paesi a rischio di terrorismo e che, tenuto conto del profilo del soggetto, della natura dei prodotti (ad es. oggetti d’arte, metalli preziosi o altri beni di rilevante valore), della sequenza cronologica delle operazioni o delle relative connotazioni territoriali, lasciano presupporre una provenienza illecita(sub-indice di anomalia 33.12). Altri indici di anomalia sono connessi con l’utilizzo di crypto-assets (indicatori n. 26 e n. 27). 

L’UIF precisa nel provvedimento che l’elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non è esaustiva né vincolante; è infatti possibile che ulteriori comportamenti, sebbene non previsti, assumano caratteristiche tali da generare in concreto profili di sospetto. Inoltre, le ipotesi elencate non sono da considerare sospette se si realizzano in presenza di una giustificazione. 

Gli indicatori di anomalia sono utili per individuare le “operazioni sospette” da segnalare alla UIF. Tali operazioni ricorrono quando i destinatari dell’obbligo di segnalazione sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio. 

I nuovi indicatori di anomalia si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2024.

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