24 Aprile 2024, mercoledì
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Sovraindebitamento e crisi d’impresa

A cura del Prof. Avv. Luca Barbuto

Il concordato semplificato – Quesiti pratici ed operativi
Tra gli strumenti introdotti con il nuovo codice della crisi, finalizzati a fornire aiuto concreto agli imprenditori in stato di crisi ed insolvenza, si segnala il c.d. concordato semplificato, il
quale, è’ bene sin da subito premettere, non è istituto autonomo, ma percorribile
dall’imprenditore solo a seguito della procedura di composizione negoziata della crisi e laddove questa non abbia avuto successo ed esito positivo.
Come si accede al concordato semplificato?
Secondo il dettato normativo l’imprenditore, nel termine di 60 giorni dalla relazione finale negativa dell’esperto, può presentare, dinanzi il Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale, una proposta di concordato con cessione dei beni, corredata dal piano di liquidazione chiedendone l’omologazione. Il Tribunale, verificata la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla procedura, acquisiti la relazione finale e il parere dell’esperto, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché la fattibilità del piano liquidatorio, omologa il concordato
nel caso in cui la proposta così come formulata non arrechi pregiudizio ai creditori e assicuri un’utilità a ciascun creditore.
Quali sono i presupposti di accesso?
L’art. 25 sexies del CCII indica i presupposti di accesso individuabili: nell’esito negativo delle trattative intercorse nella fase di composizione negoziata – nella correttezza e buona fede nelle trattative stesse – dato che deve emergere dalla relazione finale dell’esperto – ed infine nella impraticabilità di altre soluzioni tra quelle individuate all’art. 23 c. 1 e 2 lett. B.
In sostanza, il concordato semplificato non è qualificabile come istituto a cui il debitore può accedere direttamente ed in via autonoma, ma una procedura utilizzabile, ad esclusiva iniziativa del debitore, solo come sbocco della composizione negoziata, quando le trattative espletate nell’ambito della stessa non abbiano portato ad altre soluzioni; Questa nuova procedura è quindi utilizzabile soltanto dall’imprenditore che abbia seguito preliminarmente il percorso della
composizione negoziata, e che non sia stata individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
Si precisa ancora che il concordato semplificato può assumere solo la veste di concordato liquidatorio attraverso la cessione unitaria dell’azienda o del ramo della stessa cosi come emerge dal dettato normativo per il quale l’imprenditore può presentare una proposta di concordato per cessione dei beni con la particolarità per la quale, quando il piano di liquidazione comprende un’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni non è prevista l’apertura di un procedimento competitivo, ma direttamente la vendita dall’azienda o di singoli beni “verificata
l’assenza di soluzioni migliori sul mercato”.
Come sopra riferito tra i requisiti di accesso al concordato semplificato particolare rilievo assume la correttezza e buona fede delle trattative intercorse nella fase di composizione negoziata su cui la giurisprudenza ha sottolineato alcuni aspetti, ed infatti – non è sufficiente che la domanda di omologazione del concordato semplificato sia stata preceduta dalla composizione negoziata e dallo svolgimento di trattative, ma occorre che risulti dalla dichiarazione dell’esperto che queste ultime si sono svolte in modo regolare e con correttezza e buona fede. Inoltre, secondo il dettato
giurisprudenziale “Il concordato semplificato è concepito come extrema ratio, cui affidarsi nelle ipotesi in cui non sussista altro bivio operativo possibile e l’intera gamma degli strumenti di regolazione della crisi – tanto contrattuali, quanto concorsuali siano indicati dall’esperto come impraticabili”.
In sostanza, dalla relazione finale dell’esperto deve emergere, secondo le decisioni
giurisprudenziali di merito, che le trattative siano state caratterizzate da una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento – dalla sottoposizione ai creditori di una o più proposte ed infine da una comparazione del soddisfacimento loro assicurato dalle predette soluzioni con quello che potrebbero ottenere dalla liquidazione giudiziale.
Lo svolgimento delle trattative “secondo correttezza e buona fede”, attestato dall’esperto nella sua relazione, deve essere interpretato nel senso che i creditori, in pendenza di composizione negoziata, devono essere stati effettivamente messi, con trasparenza, nelle condizioni di valutare una proposta di accordo effettivamente migliorativa rispetto all’alternativa liquidatoria tipicamente fallimentare.
In conclusione il concordato semplificato, pur non essendo come detto una procedura
autonomamente attivabile presenta, rispetto al concordato classico, una serie di vantaggi quali l’assenza della fase di ammissione per la quale l’imprenditore non è tenuto a presentare dinanzi il tribunale una domanda di ammissione ma direttamente l’omologa per cui manca qualsivoglia vaglio di ammissibilità da parte dell’organo giudiziario, giustificato dalla circostanza per la quale, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, così come la non percorribilità di altre soluzioni
sono state già esaminate dall’esperto, e rappresentate nella relazione finale, l’assenza del diritto di voto ai creditori e l’assenza della previsione di una percentuale minima di soddisfacimento ai chirografari.

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