26 Aprile 2024, venerdì
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Termine per rinunciare all’eredità

Prima di tutto, bisogna specificare che la rinuncia è un atto unilaterale, e l’accrescimento a favore di chi concorre con il rinunciante è, nei limiti in cui è consentito, un effetto della legge (articolo 522 Codice Civile)Riportiamo alla vostra attenzione l’articolo 480 del Codice Civile prevede un termine di prescrizione di dieci anni per accettare l’eredità, decorrente dall’apertura della successione. Se il chiamato all’eredità non accetta entro questo termine, espressamente o tacitamente, non verrà considerato erede e rinunciare oltre tale termine risulterebbe superfluo e inutile.

Inoltre, l’articolo 485 del Codice Civile stabilisce che il chiamato all’eredità che si trova in possesso dei beni ereditari (si pensi al convivente del defunto) è considerato erede puro e semplice in due circostanze:

  • dopo tre mesi dall’apertura della successione, se non ha effettuato l’inventario dell’eredità;
  • dopo quaranta giorni dal compimento dell’inventario, se non manifesta espressamente la volontà di accettare.

Attenzione!

Bisogna sapere che la rinuncia all’eredità non può essere tacita per chi è nel possesso dei beni ereditari. In questi casi è bene rinunciare prima che si verifichi l’accettazione tacita, ossia prima della scadenza dei tre mesi dall’apertura della successione.

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