28 Marzo 2024, giovedì
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La modificazione strutturale del Durc

LA MODIFICAZIONE STRUTTURALE DEL DURC DA STRUMENT DI GARANZIA A STRUMENTO DI TORTURA

A cura della Dott.ssa Mariarosaria Rusciano

Nonostante chiarito con la norma di interpretazione autentica dell’art. 17, comma
1 del d.lgs. 241/1997, a seguito dell’emendamento alla legge di conversione del
D.L. 11/2023, che la compensazione di debiti contributivi con crediti di altra
natura è consentita, l’incubo del DURC continua ad essere la spada di Damocle
per molti imprenditori italiani che si trovano difronte alla formula di negazione da
parte dell’INPS al rilascio del DURC per credito compensato inesistente.
In esame un caso esemplificativo: un’impresa, in grado di dimostrare la legittimità
del credito utilizzato in compensazione (credito IVA) e tra l’altro non contestato
dall’Agenzia delle Entrate, si ritrova negato il rilascio del DURC con la
motivazione “per credito compensato inesistente” nonostante il modello di
pagamento F24 quietanzato.
La domanda nasce spontanea: in presenza di quietanza apposta sul modello F/24
in compensazione di debiti previdenziali con crediti tributari formalmente
regolare, chi è il soggetto legittimato ad agire per il recupero di eventuale credito
inesistente?
Già nel lontano 2018 la Cassazione con sentenza n. 4154 dichiarò che l’unico
soggetto legittimato ad agire è l’Agenzia delle Entrate, ma a tutt’oggi sia
l’Agenzia delle Entrate che i giudici di merito in primis si ostinano ad ignorare,
facendosi che una superiorità decisiva della prassi amministrativa diventa
“consuetudine normativa”.
E’ doveroso una riflessione, che, se l’Agenzia delle Entrate emette regolare
quietanza del modello di pagamento F24, e non si avvale di alcuna comunicazione
di irregolarità, l’ente previdenziale sarà comunque soddisfatto della sua pretesa
creditoria mediante il sistema di riparto di cui al D.Lgs. 241/97.
Restando fermo la possibilità che dopo successive verifiche ed appurato
l’inesistenza del credito compensato, è l’Agenzia che dovrà recuperare il credito
indebitamente compensato, secondo il testuale disposto del citato art. 1 c. 421 L.
311/2004 – che cita “per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto
o in parte, anche in compensazione, per il recupero ………. L’Agenzia delle
Entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al
contribuente …..”.
Il sistema di riparto a seguito di compensazione di debiti previdenziali con
“controcrediti di natura fiscale” con la legge delega n. 662/96 (che ha dato luogo
proprio all’emanazione del D.Lgs. 241/97) e soprattutto con i documenti di prassi
dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 452/2008) è ben spiegato il

meccanismo di contabilità pubblica, che attraverso un’apposita struttura di
gestione (istituita dal DM 138/1998 attuativo all’art. 22 del D.Lgs. 241/1997), con
il compito di distribuire agli aventi diritto le somme riversate dalle banche, si
concretizza, anche, il riparto delle somme fra i diversi Enti a seguito della
compensazione citato dalla Legge 662 del 1996.
Per i versamenti inviati, tramite i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate ed in particolare, con l’utilizzo dei crediti in
compensazione sono soggetti a controllo preventivo (es. crediti IVA, imposte
dirette, agevolazioni), ed in presenza di irregolarità o di indisponibilità la richiesta
di versamento verrà scartata.
Pertanto il modello di pagamento regolarmente quietanzato produce i suoi effetti
compensativi, considerato che l’originalità dell’esecuzione della delega di
pagamento, non può essere messa in discussione, dopo che la procedura ordinaria
di controllo eseguita da parte dell’Amministrazione Finanziaria è terminata con
esito positivo.
In occasione della cooperazione nata tra l’Inps e l’Agenzia delle Entrate, andata a
buon fine, per i casi di indebita compensazione mediante accollo, ha dato vita ad
un nuovo fenomeno di coazione e di riscossione.
E’ proprio il soccorso prestato dall’INPS, per il recupero dei crediti indebitamente
compensati qualora fosse stata effettuata per il pagamento di contributi
previdenziali, ha portato all’emissione di avvisi di irregolarità per inadempienza
contributiva, con intimazione a pagare a breve termine, pena il mancato rilascio
del DURC, così sostituendo l’azione di recupero alle procedure di riscossione
coattiva previste dalla normativa tributaria vigente.
Nell’oscurità di una notte senza luna, l’Inps configura una inadempienza
contributiva con l’indecifrabile formula “ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE
ENTRATE”, di contropartita l’Agenzia delle Entrate non consente l’accesso agli
atti, e senza la visione dei documenti amministrativi il contribuente non sarà in
grado di districarsi della questione.
Questo nuovo fenomeno può creare la duplicazione dell’obbligazione, da una
parte l’Agenzia delle Entrare attiva l’azione di recupero e dall’altro l’Inps emette
avviso di irregolarità, pena il mancato rilascio DURC.
Attenzione che la duplicazione si profila in quanto la stessa somma viene pretesa
da due diversi soggetti per ragioni diverse e con diversi strumenti giuridici.
La mia personale visione mi porta ad una riflessione, in caso di rifiuto
dell’apposizione della quietanza e di “scarto” del modello di pagamento F/24
recante l’indebita compensazione, l’Agenzia delle Entrate avrà esaurito la sua
funzione, il credito previdenziale sarà rimasto insoluto e l’INPS emetterà
doverosamente un avviso di irregolarità per inadempienza contributiva, se invece
l’Agenzia, non avvedendosi dell’irregolarità, emette regolare quietanza di

pagamento, l’INPS sarà comunque soddisfatto della sua pretesa creditoria
mediante il sistema di riparto.
Pertanto l’infondatezza della pretesa di pagamento di un contributo asseritamente
insoluto è dimostrata dalla quietanza rilasciata dall’Agenzia sul modello di
pagamento F/24, nel rispetto delle norme sul riparto dei versamenti unitari e dei
principi sulla delegazione di pagamento contenuti negli artt. 1268 e ss. c.c., che
impongono di separare nettamente il rapporto di provvista tra contribuente ed
Agenzia (che è delegata, mediante il Mod. F/24, a versare i dovuti ad Enti terzi) e
quello di valuta tra contribuente ed INPS ( il pagamento è destinato, per il tramite
dell’Agenzia).
Appare talmente ovvio che sotto l’aspetto procedurale, il nuovo sistema di
interfaccia INPS/Agenzia delle Entrate, si traduce in una forma di sostituzione
processuale, vietata dall’art. 81 c.p.c. mentre sotto l’aspetto sostanziale produce
effetti a danno dai contribuenti mediante:
a) l’emissione di avvisi di irregolarità ideologicamente falsi (per irregolarità
contributiva di fatto inesistente);
b) l’uso del potere di diniego del DURC al di fuori delle ipotesi consentite dalla
legge;
c) la violazione dei principi affermati dallo Statuto del Contribuente;
e) l’indebito passaggio nell’alveo del Giudice Ordinario delle questioni attinenti
all’esistenza del credito di imposta.

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