27 Aprile 2024, sabato
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Il nuovo sovraindebitamento per risolvere la crisi: Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Francesca Pizza ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

Avv. Francesca Pizza, parlando della crisi che ormai sembra senza fine, ci dice qual è il nuovo sovraindebitamento per risolvere la crisi?

La Legge 176 del 18.12.2020, che ha convertito in legge il “Decreto Ristori” disciplina il nuovo sovraindebitamento 2021 con modifiche e novità.  I notevoli cambiamenti introdotti alla legge 3/2012 inducono a parlare di “nuovo sovraindebitamento”. Il legislatore, in sostanza, ha inteso anticipare le regole del cd. Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (emanato con il D. Lgs n. 14/2019) per porre rimedio alla diffusa crisi, aggravata dall’emergenza COVID-19. Contestualmente ha introdotto delle semplificazioni per l’accesso alla procedura del sovraindebitamento per le imprese minori e i consumatori (cfr. art. 4 ter).

In primis si chiarisce, ancora una volta che destinatari della legge sul sovraindebitamento sono le piccole imprese non fallibili, i professionisti e i consumatori. Questi ultimi sono intesi come le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Le persone fisiche socie di una società possono essere ritenute come consumatori, purché  i debiti contratti siano estranei a quelli sociali. Passando in rassegna gli aspetti più interessanti introdotti dalla nuova legge si osservano i seguenti cambiamenti.

  • E’ generalmente ammessa la decurtazione (falcidia) per l’IVA, dove era prima prevista la sola dilazione di pagamento. 
  • la nuova normativa esclude dal sovraindebitamento tutti coloro che hanno beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
  • La legge in esame ha introdotto l’ipotesi di sovraindebitamento a favore dei nuclei familiari. Nello specifico i membri di una famiglia possono presentare un’unica domanda per attivare una singola procedura di sovraindebitamento. La condizione è che siano conviventi e le difficoltà economiche presentino la stessa causa o fonte. In effetti coabitando, tutti i membri della famiglia sono assoggettati alle medesime difficoltà.
  • Ammissione, senza dubbi ed eccezioni, dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, tfr, pensione come casi per i quali è ammesso un accordo di ristrutturazione da sovraindebitamento. Sul punto va chiarito che c’erano precedentemente dei contrasti sull’ammissione di questo tipo di finanziamento negli accordi di ristrutturazione perché attengono a somme attualmente non disponibili. I dubbi e le incertezze interpretative sono state oramai spazzate via.
  • Ulteriore novità riguarda il mutuo ipotecario sulla casa dove si abita. In sintesi è consentito prevedere una ipotesi di accordo formulata dal consumatore nel piano del consumatore per le rate a scadere del mutuo. In sostanza se il sovraindebitamento è presente per il consumatore, ma le difficoltà economiche non hanno mai portato a ritardi od omissioni di pagamento delle singole rate del mutuo, questo viene escluso dalla decurtazione dei crediti. Può essere concesso dal giudice quindi il pagamento alla scadenza prevista dal contratto delle rate del mutuo, consentendo al sovraindebitato di escludere una categoria di debito dalla proposta. Ciò serve per facilitare l’utilizzo della procedura di sovraindebitamento a favore delle persone interessate, evitando che la regolamentazione del debito del mutuo determini difficoltà all’omologazione del piano.
  • Ultima novità di grande impatto è la possibilità di accesso all’esdebitazione, solo per una volta nella vita, per chi sia incapiente. E’ necessario tuttavia rispettare l’obbligo di pagamento del debito, entro quattro anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopraggiungessero nel patrimonio del debitore esdebitato delle utilità idonee a soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento dei loro crediti. Per beneficiare di questo particolare strumento il “debitore incapiente” deve essere meritevole e quindi non aver determinato le proprie difficoltà economiche.
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