29 Marzo 2024, venerdì
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Diffamazione online: quando diventa reato? Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Luciana Ruggiero ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

Avv. Luciana Ruggiero: quando la diffamazione online diventa reato?
Il reato di diffamazione si configura allorquando la condotta lesiva determini un danno alla reputazione, ovvero, comporti una distorsione dell’immagine, della identità personale di un soggetto, “in conformità all’opinione” che si è maturata, nei suoi confronti, in un determinato gruppo sociale.
Per ciò che concerne, poi, le modalità della condotta illecita, attraverso le quali può verificarsi la lesione dell’interesse giuridico protetto dalla norma in parola, si evidenzia come la Giurisprudenza di Legittimità, in diverse e risalenti pronunce, ha sostenuto che ricorrono gli estremi della diffamazione anche quando l’addebito sia stato espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta
disonorevole. In tema di configurabilità del delitto di diffamazione, aggravata dall’utilizzo del social, è stata affermato che risulta integrata la fattispecie criminosa prevista dall’art. 595 cp allorquando:

  1. il destinatario delle manifestazioni ingiuriose sia agevolmente individuabile;
  2. la comunicazione avvenga con più persone, atteso il carattere “pubblico” dello spazio virtuale, in
    cui si diffonde la manifestazione del pensiero del partecipante che entra in relazione con un numero
    potenzialmente indeterminato di partecipanti e quindi la conoscenza da parte di più persone e la possibile sua incontrollata diffusione;
  3. le espressioni utilizzate siano oggettivamente idonee a recare offesa al decoro, onore e reputazione
    del soggetto passivo;
  4. non ricorra l’esimente del diritto di critica o di cronaca.
    Proprio con riferimento al diritto di cronaca, tutelato dalla Costituzione italiana dall’art.21, quale libertà
    di espressione, va detto che esso va contemperato all’esigenza di tutela del diritto altrui a non vedere
    lesa e rovinata la propria reputazione.
    Ne consegue che, la stampa è tenuta ad operare nel rispetto di determinati limiti.
    Il cosiddetto diritto di cronaca, infatti, deve rispettare alcune regole fondamentali, per evitare di sfociare nel reato di diffamazione, per citarne alcune verità della notizia; continenza, riguardante l’utilizzo di un linguaggio adeguato, non offensivo; pertinenza, i fatti riportati devono essere di interesse
    pubblico, anche se in questo caso, spesso, i confini non sono netti, basti pensare al gossip.
    La critica, pertanto, potrà evocare l‘esimente del delitto di diffamazione, solo allorquando risulterà
    fondata su fatti veri, espressa in termini misurati e rispettosi dell’altrui dignità morale e professionale,
    e di interesse per la collettività.
    In merito ai social, la pubblicazione di un contenuto diffamatorio sui social – “Facebook” – integra
    la fattispecie aggravata prevista dal terzo comma dell’art. 595 c.p., considerata la potenziale capacità
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