24 Aprile 2024, mercoledì
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Diffamazione: Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Luciana Ruggiero ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

Avv. Luciana Ruggiero: parlando di Diffamazione, cos’è come funziona e come difendersi?
La diffamazione, nel nostro ordinamento giuridico, è il reato commesso da chiunque offenda la “reputazione” di qualcun altro.
Il delitto di diffamazione è descritto dall’articolo 595 del codice penale che lo punisce con la pena della reclusione fino a un anno oppure, in alternativa, con una multa fino a 1032 euro.
Affinché vi sia diffamazione è necessario che l’offesa sia potenzialmente capace di provocare in chi la legge o la ascolta un’opinione negativa e lesiva della persona che ne è vittima.
Il reato si configura nello stesso momento in cui l’offesa viene diffusa al pubblico in sua assenza.
La diffamazione può avvenire in pubblico, ma anche attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione, quali il web, la stampa e i social network.
La vittima di diffamazione che ritiene lesa la propria reputazione può sporgere denuncia querela entro i termini di legge (90 giorni), anche contro ignoti, quando ad esempio non sia conosciuto l’autore del reato in parola. Il fatto oggetto di denuncia dovrà essere dettagliato in modo chiaro e preciso, e documentato. Con la proposizione della querela si dà avvio alla fase delle indagini preliminari, ovvero alla
prima fase del procedimento penale. In tal modo verrà recuperato il materiale a supporto dell’accusa da parte della polizia giudiziaria. Se emergono sufficienti elementi, si apre il vero e proprio processo penale a carico dell’autore del reato finalizzato alla condanna del “diffamatore”.
Al contempo, la vittima del reato può decidere di agire come parte civile, chiedendo anche il risarcimento dei danni per ciò che ha subito in conseguenza della diffamazione.

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