26 Aprile 2024, venerdì
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Soluzioni al debito. Pignoramento esattoriale

A cura del Prof. Avv. Luca Barbuto

SOLUZIONI AL DEBITO.
PIGNORAMENTO ESATTORIALE – EFFETTI E CASI PRATICI

Capita sovente di ricevere, da parte dell’Agente di Riscossione la notifica di un atto di
pignoramento per cartelle esattoriali non pagate o ancor peggio di scoprire casualmente o a seguito di comunicazione della Banca, di avere un pignoramento sul proprio conto corrente sul quale l’Istituto di credito ha apposto un vincolo ed un blocco.
Per fare chiarezza sull’istituto oggetto di disamina occorre premettere che il c.d. pignoramento esattoriale trova la sua disciplina nell’art 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 – rubricato “disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi” il quale prevede che, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione secondo le regole ordinarie, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si
procede.
Il legislatore ha introdotto quindi una forma c.d. di pignoramento “diretto” a mezzo del quale l’Agente della Riscossione attiva la procedura di recupero forzoso del credito nel caso di sussistenza in capo al debitore, di debiti derivanti da cartelle esattoriali non pagate.
In concreto, l’agente della riscossione, con il pignoramento esattoriale impartisce ad un soggetto terzo, Banche o datore di lavoro, l’ordine di pagare il credito direttamente all’agente stesso entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto. L’ordine di pagamento diretto, rivolto dall’agente della
riscossione, configura un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate senza dover attivare le procedure esecutive ordinarie dinanzi il Tribunale.
Per espressa previsione normativa sono tuttavia esclusi da tale forma di pignoramento i crediti
pensionistici, i crediti alimentari, i sussidi e le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le quali possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500
euro e non superiori a 5.000 euro.
Per quanto di interesse nella presente disamina occorre porsi l’interrogativo relativo a quali effetti pratici conseguono al pignoramento esattoriale decorso il termine di 60 gg. per l’adempimento del terzo in ragione della prassi, spesso attuata dalle banche, di far permanere il vincolo sul conto corrente oltre i limiti temporali indicati nella norma.
In primo luogo può accadere che l’ordine di pagamento rimanga inevaso dalla nostra Banca e quindi nessun riscontro venga fornito e nessun adempimento venga attuato dalla stessa, nel termine previsto di 60 gg. Orbene, in tali casi, l’agente della riscossione, dovrà attivarsi – secondo l’art. 72, comma 2, con le ordinarie norme esecutive e procedere quindi con la notifica di atto di
citazione nei riguardi del terzo intimato e del debitore a comparire innanzi al giudice
dell’esecuzione, in difetto il pignoramento perderà la sua efficacia, con l’obbligo del terzo di svincolare ogni limitazione apposta sul conto corrente.
Nell’ipotesi in cui il terzo adempia all’ordine e provveda al pagamento si avrà l’immediato effetto satisfattivo del credito e la procedura dovrà ritenersi definita e conclusa, anche in caso di pagamento parziale e non totalmente satisfattivo. In tale ultimo caso rimane comunque fermo l’obbligo del terzo di eseguire, sempre nei limiti temporali di 60 giorni, ulteriore pagamento nell’ipotesi in cui sopraggiungano ulteriori crediti in favore del debitore, proprio in ragione del termine di efficacia dell’ordine. Diverso orientamento ritiene tuttavia che il pagamento effettuato dal
terzo determinerebbe immediatamente la chiusura della procedura espropriativa speciale venendo meno, quindi, la permanenza del vincolo oltre la data del versamento all’agente della riscossione.
Decorsi comunque i 60 gg. il terzo può ritenersi liberato dal vincolo in ragione del principio per il quale l’ordinamento esclude vincoli senza limiti temporali sicché non potrebbe prospettarsi, in mancanza di una specifica disposizione, una protrazione degli effetti del pignoramento. Potrebbe tuttavia ritenersi che, in applicazione analogica del disposto di cui all’art. 497 cpc l’agente della
riscossione debba, in assenza di comunicazioni da parte del terzo, procedere nel termine ulteriore di 45 giorni, con il pignoramento ordinario, in mancanza, secondo il disposto dell’articolo sopra citato, il pignoramento perderebbe efficacia. Può affermarsi quindi che, il pignoramento esattoriale si sviluppa in due fasi: la prima si conclude con la dichiarazione negativa
rispetto alla quale è onere dell’agente della riscossione avviare una seconda fase, costituita dal pignoramento ordinario. 
E’ pacifico comunque che il pignoramento esattoriale non può avere una durata ed effetti illimitati
in danno del contribuente, diversamente da quanto accade nella prassi bancaria, laddove molto spesso l’istituto di credito vincola il rapporto oltre i termini indicati dalla norma con effetti
pregiudizievoli per il cittadino. In presenta di tale condotta è opportuno sollecitare la Banca, tramite diffida legale, allo svincolo del conto corrente per inefficacia del pignoramento ed in difetto citare in giudizio la banca stessa, dinanzi il Tribunale competente per far dichiarare giudizialmente l’inefficacia del pignoramento.

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