4 Ottobre 2024, venerdì
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Mutuo cointestato: pro e contro

IL MUTUO COINTESTATO: PRO E CONTRO TRA BANCA E CONIUGI

Chi di noi non ha mai avuto il sogno di convolare a nozze?!

Ma quanti di noi, di questi tempi, sarebbero in grado di far fronte a tutte le spese che ne conseguono?!

Domanda provocatoria che spesso rivolgiamo anche a noi stessi che va verso un’altra domanda ancora: “ci facciamo un mutuo”?

Mù-tuo, lo dice la parola stessa, è un contratto a partecipazione reciproca di cui si fa carico la Banca mettendo a disposizione dei richiedenti un credito erogato con cui i coniugi beneficiari posso acquistare un immobile.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di un prestito a titolo oneroso ossia che prevede la restituzione, in un tempo limitato, della stessa somma di denaro erogata, più gli interessi passivi maturati durante tutto il periodo della rateizzazione. Attraverso, quindi, versamenti periodici la coppia si impegna a rimborsare il “creditore” estinguendo il debito. 

Ma cosa accadrebbe se i due coniugi si separassero?

Con il mutuo cointestato, la Banca ha doppio garante, quindi, in caso di inadempimento, l’organo può inveire contro ciascun debitore e pretendere l’intero importo. Detto ciò mi sembra assolutamente chiaro che anche in caso di separazione, gli ex coniugi restano comunque “obbligati” per contratto a continuare a versare denaro alla Banca, che in questo caso avrebbe tutto il diritto di andare per vie legali.

Incide molto anche la modalità di separazione tra gli stessi coniugi. Se la separazione non sarà consensuale, sarà molto difficile trovare un equilibrio tra le parti e quindi si suggerisce di consultare un Giudice che cercherà di mettere ordine e valutare numerosi aspetti legati al reddito di ciascun ex coniuge anche e soprattutto in presenza di prole.

Per far si, quindi, che la Banca non attui provvedimenti drastici nei confronti dei “separandi”, bisognerebbe arrivare ad una sorta di accordo, in cui non in tutti i punti, occorre il consenso della Banca stessa, perché si tratta di una procedura prevalentemente legale monitorata dal Giudice. Gli accordi possono essere 4 ed ognuno di essi prevede il pieno risarcimento del creditore. Attuando la “strategia” dell’accollo interno, solo uno dei coniugi continuerà a pagare le rate dei versamenti periodici ed è questo il caso in cui non occorre il consenso della Banca in quanto si tratta di un accordo esclusivo tra le parti e dovrà essere segnalato nella consensuale della pratica di separazione legale. Di solito, quando si opta per questa strada, vale a dire che uno dei due debitori gode di un reddito annuo molto maggiore dell’altro, per tanto sarà in grado di sopperire singolarmente al pagamento. Attenzione, però, ad un piccolo ma importante particolare: dato che la Banca resta “indifferente” a questa modalità, come appare nel contratto iniziale, i due restano comunque coinvolti nella pratica e per questa motivazione, in caso di mancato pagamento del singolo, il creditore può ancora e sempre imbattersi legalmente contro entrambi. Per “tutelarsi”, allora, sarebbe bene che il coniuge rinunciatario “rescindesse il contratto”.

con l’accollo esterno, attraverso il benestare del creditore, uno dei due coniugi potrà uscire dal contratto e cedere la propria parte di proprietà all’ex coniuge che nel frattempo rimane unico intestatario del contratto, l’unico su cui grava l’ipoteca e sarà, poi in futuro, l’unico proprietario dell’immobile. In questo caso, la Banca vuole essere presa in causa nel concedere o meno la recessione del contratto da parte di uno dei due. Nel caso in cui l’organo in questione fosse contrario, si potrebbe optare per un’altra tipologia di soluzione: la surroga. Questo movimento finanziario prevede, inoltre, la possibilità di spostamento del mutuo in diversa struttura potendo attuare modifiche al finanziamento iniziale in base alle prerogative del nuovo creditore. Anche il tasso di interesse potrebbe variare da Banca in Banca, quindi, sarebbe più saggio da parte dell’ormai unico debitore, prendere in considerazione quest’altra alternativa solo se il mutuo fosse ancora giovane;

terza modalità di accordo è la vendita dell’immobile a terzi per poterne ricavare la somma necessaria ad estinguere il debito prima della scadenza dei termini previsti dal contratto. Così facendo risulta intelligibile la perdita di ogni diritto sull’immobile ceduto;

infine, l’estinzione anticipata del debito potrebbe essere l’ultima soluzione quando un matrimonio si scioglie e c’è di mezzo un mutuo. Molte volte avviene quando restano pochissime rate per liquidare l’intero importo e l’ex coppia decide di venirsi in contro un’ultima volta lasciando ai figli l’immobile, divenuto finalmente proprio.

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