24 Aprile 2024, mercoledì
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SOLUZIONI AL DEBITO


A cura Avv. Prof. Luca Barbuto

Ripartenza delle imprese in crisi – La transazione fiscale e contributiva
Tra i vari istituti disciplinati dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022, particolare importanza assume lo strumento della transazione fiscale e previdenziale il quale, in un contesto imprenditoriale come quello attuale, caratterizzato da numerose imprese in difficoltà economica, non può che rivestire un ruolo di assoluta attenzione ed attualità;
Attraverso il suddetto istituto, disciplinato dall’art. 63 del codice, il debitore in uno stato di crisi, inteso come incapacità di adempiere regolarmente e tempestivamente le proprie obbligazioni, indipendentemente dal fatto che tale insolvenza sia divenuta o meno irreversibile. Può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia.
Quali sono i vantaggi della transazione fiscale e contributiva?
L’accordo con le agenzie fiscali garantirà la prosecuzione dell’attività imprenditoriale e la tutela dei posti di lavoro ma anche un maggior recupero dei crediti tributari da parte dello Stato rispetto ad altre soluzioni liquidatorie. La transazione fiscale si pone quindi come strumento diretto a trovare una soluzione condivisa tra imprese ed Amministrazione finanziaria, al fine di contemperare gli interessi erariali con la salvaguardia della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazionali.
Con lo strumento in oggetto viene di fatto derogato il principio della indisponibilità della pretesa erariale a condizione che la proposta del debitore garantisca al Fisco una maggiore entrata rispetto alle altre ipotesi di liquidazione.
In concreto l’amministrazione Finanziaria, nell’accettare una proposta di transazione fiscale da parte del contribuente agirebbe sulla base del principio dell’autonomia amministrativa e del principio di cui all’art 97 della Costituzione ossia nell’ambito del principio del buon andamento della Pubblica amministrazione.
La maggior convenienza della proposta formulata dal debitore dovrà comunque essere asseverata da un professionista, il quale attesti che il pagamento proposto rispetto a quello ipotizzabile in ipotesi di liquidazione comporti un’effettiva vantaggiosità per l’Amministrazione. L’attestatore dovrà quindi farsi carico non solo del giudizio di veridicità dei dati aziendali e di sostenibilità del piano, ma anche del confronto tra i prevedibili esiti nelle ipotesi di liquidazione. La stessa Agenzia delle Entrate con circolare n. 342020 ha chiarito che la relazione di attestazione del professionista deve valutare la convenienza del trattamento del credito tributario o contributivo e relativi accessori proposto dal contribuente rispetto alla liquidazione giudiziale; deve contenere una verifica dei dati aziendali, tenendo conto dell’adeguatezza e del corretto funzionamento del sistema amministrativo
e contabile dell’azienda; deve accertare le cause della crisi. L’Agenzia evidenzia che per ritenere accoglibile una proposta di trattamento del credito tributario occorre sostanzialmente valutare la maggiore, o minore, convenienza economica della stessa rispetto all’alternativa liquidatoria, anche in considerazione della relazione di attestazione del professionista. In tale contesto si inquadra del resto il disposto di cui all’art 63 comma 2 bis il quale prevede che il Tribunale omologa gli accodi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria quando la proposta formulata è conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria.
Quali tributi possono rientrare nella transazione?
Nella procedura in oggetto possono rientrare tutti i crediti erariali e gli accessori al tributo stesso, ovvero le maggiori imposte, le sanzioni richieste mediante atti di accertamento, gli interessi, le indennità di mora, le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni tributarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono rientrare nella proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta di registro, ipotecaria, catastale, su successioni, donazioni etc.; tra i contributi amministrati dai gestori di previdenza e assistenza obbligatoria sono inclusi i contributi INPS e INAIL. Sono quindi esclusi dalla procedura i Tributi locali.

In definitiva la transazione fiscale è uno strumento alternativo ai tradizionali istituti deflattivi del contenzioso tributario fondata sul presupposto dell’incapacità del contribuente di corrispondere quanto dovuto per i propri debiti tributari, indipendentemente dal fatto che si tratti, o meno, di somme pacificamente dovute e con lo scopo di soddisfare il Fisco nella misura più elevata possibile, con una soluzione preferibile alla liquidazione giudiziale – fallimentare. La transazione fiscale punta alla falcidia del debito, garantendo al Fisco un’entrata certa, seppur inferiore alle somme accertate.

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