29 Marzo 2024, venerdì
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Reato di istigazione al suicidio, pena e prescrizione: Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Luciana Ruggiero ci risponde


Avv. Luciana Ruggiero: Cos’è il reato di istigazione al suicidio: pena e prescrizione?

Il codice penale all’art 580, prevede e punisce il reato di istigazione o aiuto al suicidio.
Nella fattispecie, “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1) e 2) dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità di intendere e di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio”.
Il reato de quo, si configura in presenza di una partecipazione psichica, da parte del soggetto agente, consistente nel creare un proposito che prima non era presente o alimentare un’intenzione, o anche nella partecipazione materiale al suicidio, che può concretizzarsi con il fornire il mezzo per realizzarlo o un luogo idoneo allo scopo.
Invero, l’aiuto al suicidio può consistere anche in una condotta omissiva, in caso di mancato intervento volto ad impedire a qualcuno di suicidarsi, consci delle sue volontà e pensieri.
Trattasi di un reato comune che può essere compiuto da chiunque e necessita del dolo. L’autore del reato è, infatti, pienamente consapevole di quelle che saranno le conseguenze delle sue azioni e ha la volontà di fare in modo che un’altra persona si suicidi. Ne deriva che, l’istigazione al suicidio colposa non costituisce reato. Il delitto in questione si perfeziona nel momento in cui avviene il suicidio consumato, o tentato.
Le pene sono aumentate allorquando il fatto viene commesso contro un minore di 14 anni; o nei confronti di una persona inferma di mente o versi in condizioni di deficienza psichica a causa di un’infermità, oppure per l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Per quanto, infine, attiene alla prescrizione del reato, essa estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo eccezioni.

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