25 Aprile 2024, giovedì
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Differenza tra istigazione e istigazione a delinquere: Dalla rubrica A.U.G.E., Avv.Luciana Ruggiero ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

La differenza tra istigazione e istigazione a delinquere?
“ Il termine istigazione è già evocativo di una condotta in sé negativa.
Benvero, istigare qualcuno significa incitare, esercitare una pressione psicologica per indurre altri a compiere un’azione, in genere sbagliata.
In ambito penale, l’istigazione è la condotta consistente nell’indurre taluno a commettere un reato. La legge penale considera l’istigazione sotto un duplice profilo: come possibile condotta rilevante ai fini del concorso morale nel reato; come reato autonomo. Nel primo caso, nell’ipotesi di concorso morale, il soggetto che partecipa alla commissione di un reato risponde dello stesso come se lo avesse commesso da solo. Il concorso nel reato può essere anche solo morale o psicologico. È in questa connotazione che assume particolare rilievo la condotta istigativa. Chi istiga una persona a compiere un crimine risponde del reato come se lo avesse commesso materialmente. Ne consegue che la pena che verrà applicata all’istigatore sarà uguale a quella inflitta agli altri autori. Ebbene
l’articolo 110 del codice penale rubricato “Pena per coloro che concorrono nel reato”, recita: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.”
L’istigazione rileva anche sotto un altro aspetto, vale a dire in qualità di reato autonomo, diverso da quello commesso da altre persone a seguito dell’istigazione stessa. A tal proposito, il codice penale, punisce chiunque istiga pubblicamente a commettere uno o più reati, per il fatto dell’istigazione:
“Con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti (con pena aumentata della metà se i delitti sono quelli di terrorismo o si tratta di crimini contro l’umanità). Con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a 206 euro, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni (art. 414 c.p.).
Con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, se l’istigazione concerne pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.).
Con la reclusione sino a un anno e sei mesi o con la multa sino a seimila euro, se l’istigazione è relativa agli atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Con la reclusione da sei mesi a quattro anni, quando l’istigazione è relativa agli atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (Art. 604-bis c.p.).”
A differenza dell’istigazione intesa come concorso di persone nello stesso reato, nella seconda ipotesi sopra menzionata l’istigazione, quando è pubblica, rileva in modo automatico, indipendentemente dal fatto che il reato oggetto di istigazione sia stato commesso.”

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