20 Aprile 2024, sabato
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ROTTAMAZIONE QUATER – CARTELLE ESATTORIALI

A cura di Avv. Prof. Luca Barbuto
Con la Legge di Bilancio 2023 il Governo ha introdotto, come era già avvenuto in passato, la possibilità per i contribuenti di definire in maniera agevolata la propria esposizione debitoria nei confronti dell’Agenzia di Riscossione per tutte le somme indicate nelle cartelle di pagamento.
Ma vediamo nel dettaglio quanto previsto dalla norma.
In via preliminare occorre precisare che la nuova definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, per le cartelle di importo superiore ad euro 1000,00, mentre, per i debiti di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, l’Agenzia provvederà, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, alla cancellazione automatica.
La definizione agevolata riguarda tutti i tributi dovuti, ad eccezione delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, dei crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, delle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Per ciò che riguarda le sanzioni al codice della strada, si pagherà la sorte capitale e le spese di notifica, ad eccezione delle maggiorazioni e degli interessi di mora, il tutto subordinato all’adesione o meno allo stralcio debiti da parte dei Comuni che hanno affidato il ruolo alla Riscossione, i quali dovranno comunicare le proprie determinazioni entro il 31 gennaio 2023.
Ma quali saranno le scadenze ed i termini di pagamento?
Le domande di definizione agevolata dovranno essere presentate dai contribuenti entro il 30 aprile 2023, in modalità telematica, mediante istanza contenente l’indicazione delle cartelle per le quali si richiede la definizione, cui seguirà, entro il 30 giugno, una comunicazione da parte dell’Agente di Riscossione di
ammissione alla definizione. Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure mediante dilazione in 18 rate trimestrali di cui, la prima, pari al 10% del dovuto entro il 31 luglio e la seconda pari al 10% entro il 30 novembre.  Le rate successive, di pari ammontare, avranno scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascuna annualità a partire dal 2024.
Quali sono i vantaggi per i contribuenti?
La presentazione della domanda di definizione agevolata delle cartelle comporta indubbi vantaggi per il contribuente, non solo in relazione alle somme dovute, le quali verranno rideterminate senza interessi, anche quelli di mora, sanzioni ed aggio di riscossione, con la conseguenza che l’importo dovuto
riguarderà soltanto la sorte capitale, le spese di notifica ed eventuali spese per le procedure esecutive attivate dalla Riscossione, ma anche in riferimento alle azioni esecutive o cautelari, quali pignoramenti, fermi ammnistrativi ed iscrizioni ipotecarie le quali non potranno essere attivate dall’agente di riscossione e se pendenti verranno sospese.
Il contribuente potrà quindi trovare, in presenza di carichi pendenti, una possibile soluzione al debito, è consigliabile tuttavia procedere con una analisi preventiva della propria esposizione debitoria, nei confronti
dell’agente della riscossione, al fine di poter eventualmente simulare la sostenibilità delle rate e decidere di procedere con una definizione agevolata parziale dei carichi.
La Legge di Bilancio 2023 prevede inoltre altre soluzioni per i contribuenti da attuarsi in presenza di contenzioso tributario. Si tratta della definizione delle liti pendenti, ovvero la possibilità di definire in maniera agevolata le controversie tributarie, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, relative ad avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia, senza sanzioni ed interessi;
In caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
In alternativa alla Definizione delle liti pendenti la Legge prevede un ulteriore strumento di definizione agevolata, ovvero l’Accordo di conciliazione, che permette di definire, sempre con modalità agevolate, le controversie pendenti con un accordo tra le parti fuori udienza.

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