A cura di Ionela Polinciuc
Requisiti del debitore per la composizione della crisi da sovraindebitamento:
Come intuibile dalla risposta data alla prima domanda, affinché un soggetto possa accedere ad una delle procedure di sovraindebitamento (nella specie, “ristrutturazione dei debiti del consumatore, “concordato minore” e “liquidazione controllata del patrimonio” – queste le nuove terminologie di cui al Codice della Crisi), occorre che si tratti di soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziali; per dirla secondo la terminologia antecedente la riforma, ed alla quale siamo maggiormente abituati, deve trattarsi di soggetto non fallibile, cioè un soggetto nei confronti del quale non può essere attivato un ricorso per la dichiarazione di fallimento (oggi, liquidazione giudiziale).Laddove si tratti di un soggetto in possesso dei requisiti per addivenire anche all’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale (cioè, fallimento), il Codice della Crisi prevede ulteriori strumenti azionabili, quali – a titolo esemplificativo – l’accordo di ristrutturazione del debito con o senza transazione fiscale, il concordato preventivo, etc…Significativo e, a mio avviso, importante, rilevare che OGGI non esiste soggetto a cui non sia riconosciuta la possibilità, con lo strumento pertinente alla sua posizione soggettiva e alla sua condizione debitoria, di beneficiare di un percorso di soluzione che consenta di ripartire, liberandosi dalla zavorra dei debiti.