Prima di tutto, bisogna sapere che il Codice della strada prevede che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una o di entrambe le targhe l’intestatario della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo (DU) deve, entro 48 ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
Se la targa non dovesse essere rinvenuta nei 15 giorni successivi alla denuncia di smarrimento o di sottrazione, trascorso tale termine l’intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe l’intestatario della carta di circolazione o del DU non dovesse provvedere agli adempimenti sopra indicati o dovesse circolare con il predetto pannello senza rispettare le prescrizioni del Codice della strada, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 87 euro e 344 euro. Invece, se circola con una targa non chiaramente e integramente leggibile, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 42 euro e 173 euro.