24 Aprile 2024, mercoledì
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Ascolto del bambino: Quando si fa? Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Monica Farina ci risponde

Quando un bambino può essere sentito dal giudice?
” L’articolo 337 octies del Codice civile prevede che”…. il giudice dispone
l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età
inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o
si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di
affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con
l’interesse del minore o manifestamente infondato.”
A tal proposito si può affermare che il  Legislatore nazionale, compulsato
dalle istanze europee ed internazionali, ha elevato il minore a titolare di un
vero e proprio diritto a far sentire la sua voce in tutte le questioni e le
procedure che lo riguardano.
Più di recente, la Corte Suprema ha avuto modo di precisare come l’ascolto
del minore costituisca una modalità tra le più rilevanti di riconoscimento del
diritto fondamentale del minore stesso ad essere informato e ad esprimere la
propria opinione o le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano,
costituendo tale peculiare forma di partecipazione del bambino alle decisioni,
uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento del suo
interesse (si vedano Corte di Cassazione, sentenza n. 6129 del 26 marzo 2015
e conformi, sentenze n. 11687/2013 e n. 5547/2013, in linea con tali
orientamenti sentenza della Corte d’Appello di Napoli n.3173 del 10/7/2015).
Occorre tener presente che è necessario ascoltare i minori garantendo loro la
possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero; l’audizione dei
minori dovrà essere effettuata con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare
interferenze, turbamenti e condizionamenti.
Infatti, tenuto conto dei particolari contesti e delle problematiche che
coinvolgono i minori, il loro inserimento nel contesto giudiziario può
facilmente sconfinare in fonte di ansia e di ulteriore disagio. Pertanto
l’ intervento del Tribunale, dunque, dovrà essere il meno possibile
invasivo e garantire l’adozione di tutte le precauzioni necessarie per lo
svolgimento della procedura in modo sereno.”

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