25 Aprile 2024, giovedì
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Mantenimento ex moglie: Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Giovanna Fusco ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

MANTENIMENTO EX MOGLIE FINO A QUANDO?
” La legge non prevede una durata dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento ( o divorzile).E’ previsto un solo caso di cessazione automatica dell’obbligo che si verifica allorquando il coniuge avente diritto passa a nuove nozze ( art. 5 10° comma l.) .L’art. 5 comma 10, non estende i suoi effetti alla
convivenza more uxorio e quindi laddove il coniuge avente diritto all’assegno conviva con un terzo, avrà sempre diritto all’assegno divorzile purché sia privo, anche all’attualità, di mezzi adeguati o sia impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, poiché detto assegno mantiene pur sempre una funzione compensativa. In tutti gli altri casi, compreso quello in cui il coniuge obbligato passa a nuove nozze,
occorrerà formulare apposita istanza al Tribunale, chiedendo la cessazione o la riduzione dell’assegno ad esempio perché il coniuge avente diritto ha aumentato la propria capacità reddituale, o perché i redditi dell’obbligato sono diminuiti rispetto al momento in cui ne fu stabilito l’ammontare. In sostanza occorre un sopravvenuto cambiamento delle condizioni reddituali di uno o dell’altro coniuge idoneo a mutare il
pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, per ottenere il venir meno dell’obbligo o la riduzione dell’assegno.”

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