A cura di Ionela Polinciuc
Quale effetto produce il trasferimento di un’azienda in merito ai
debiti presenti?
” Per i crediti, in base all’art. 1264 del c.c. e per quanto già indicato con riferimento
all’art. 2556, con la trascrizione dell’atto, seguita dalla notifica al singolo debitore di
quanto dovuto il debitore che dovesse pagare “in buona fede” all’alienante è
sempre e comunque liberato dall’obbligazione. Viceversa, con riferimento ai debiti
oggetto della cessione, l’alienante è liberato dal relativo debito solo se il creditore
accetta. Ai sensi dell’art. 2560 del c.c. cedente e cessionario sono obbligati in
soldo.”