29 Marzo 2024, venerdì
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Abusi familiari: Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Monica Farina ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

Esiste la protezione del coniuge e del minore contro gli
abusi familiari?

” Esiste una rete tutelante che attiva la protezione con misure idonee alla
situazione. Infatti l’ordinamento italiano prevede gli ordini di protezione
contro gli abusi familiari. La disciplina relativa agli ordini di protezione
contro gli abusi familiari è stata introdotta con la legge 4 aprile 2001 n. 154, a seguito della quale sono stati inseriti nel codice civile gli artt. 342 bis e ter e
nel codice di procedura civile l’art. 736 bis.
L’art. 342 bis c.c. prevede che gli ordini di protezione contro gli abusi
familiari vengano disposti “quando la condotta del coniuge o di altro
convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero
alla libertà dell’altro coniuge o convivente……”. La procedura per l’adozione
degli ordini di protezione è disciplinata dal nuovo art. 736 bis c.p.c. esperibile
con ricorso da depositarsi presso il tribunale del luogo di residenza o
domicilio dell’istante; dopo una breve istruttoria, il procedimento è definito
con decreto.
Occorre, altresì, evidenziare che per individuare la situazione di violenza è
rilevante sia il comportamento del genitore nei confronti del figlio, sia quello
nei confronti dell’altro genitore ove lo stesso possa arrecare pregiudizio al
minore.
Quindi è necessario contestualmente la presa in carico, con protezione e
sostegno, sia della vittima che del minore. Ciò sia per proteggere
nell’immediato sia per impedire che si perpetuino modelli relazionali violenti
che possono influire sulla vita di relazione in età adulta e sulla genitorialità.
Pertanto, la sussistenza di una situazione di pregiudizio inerente la sfera
familiare di appartenenza del minore rende necessaria la pronuncia di un
provvedimento protettivo, in ipotesi di conflittualità familiare grave che
incide negativamente sul piano dell’armonico sviluppo della personalità del
minore stesso, necessitante di serene ed equilibrate relazioni familiari.
Infatti ogni uso della responsabilità genitoriale non finalizzato alle esigenze
di crescita umana del minore può essere sanzionato e come tutta la funzione
educativa, di cui la responsabilità genitoriale è mero strumento, deve
svolgersi tenendo conto in via primaria delle necessità di sviluppo della
personalità del figlio anziché delle aspettative genitoriali.
Pertanto l’esposizione alla violenza può danneggiare lo sviluppo neuro
cognitivo del bambino e quindi l’intervento sul trauma dei bambini è un
passaggio fondamentale per riparare le esperienze che hanno vissuto e che
condizionano il loro mondo emotivo e relazionale per elaborare quei vissuti di
angoscia e paura che queste situazioni creano.”

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