A cura dell’avv. Prof. Luca Barbuto
Il nuovo codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto, all’art. 268, l’istituto giuridico della liquidazione controllata, che ha sostituito la vecchia liquidazione dei beni disciplinata dalla L. 3/2012.L’istituto in esame consente, al debitore sovraindebitato, di ristrutturare la propria posizione debitoria mediante liquidazione dell’intero patrimonio presentando ricorso dinanzi il tribunale competente per territorio, al fine di porre a disposizione dell’intero ceto creditorio il proprio patrimonio liquidabile per ottenere l’esdebitazione.La norma pone tuttavia dei limiti sui beni rientranti nella liquidazione, indicati al punto 4, laddove vengono esclusi dalla stessa i crediti impignorabili, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, i salari, le pensioni, gli stipendi nei limiti di quanto occorre per il mantenimento della famiglia.
La novità della norma in commento, riguarda senz’altro il profilo soggettivo, ovvero i legittimati attivi a richiedere la procedura di liquidazione posto che, la vecchia normativa consentiva al solo debitore l’accesso alla procedura in luogo della nuova la quale introduce tale possibilità anche in favore dei creditori e del Pubblico Ministero.
In sostanza oggi, i creditori del soggetto sovraindebitato in stato di insolvenza, possono recuperare il proprio credito presentando istanza richiedendo la liquidazione del patrimonio del debitore e tale facoltà viene concessa dal Legislatore anchein pendenza di procedure esecutive individuali atteggiandosi quindi, la procedura attivata dal creditore, come una sorta di istanza di fallimento proposta nei confronti del debitore sovraindebitato.
Di certo, dubbi interpretativi nascono della locuzione “anche” utilizzata nella norma.il Legislatore ha voluto probabilmente sottolineare la facoltà di agire, attivare e presentare l’istanza in favore del creditore, nonostante la pendenza della procedura esecutiva e senza che quest’ultima possa essere ostativa, e quindi in presenza di un titolo esecutivo dal quale è stata azionata la procedura esecutiva individuale pendente.Interpretare diversamente la suddetta locuzione, nel senso di attribuire ampio spazio al creditore di azionare la procedura in danno del debitore a prescindere ed anche in assenza di alcun tutolo esecutivo, potrebbe determinare, ad avviso dello scrivente, possibili abusi e strumentalizzazioni dell’istituto.
La norma tuttavia introduce dei limiti atteso che il creditore può presentare istanza di liquidazione solo ove l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dall’istruttoria, superi il limite di euro 50 mila. ed ove l’istanza sia formulata dal creditore nei confronti di debitore persona fisica, quest’ultima potrà richiedere, all’Organismo di Composizione della Crisi, una attestazione dalla quale risulti l’impossibilità di acquisire attivo da distribuire neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. La ratio è chiara nell’intento di evitare dispendio di risorse laddove sia certo l’insuccesso della procedura ed l’inesistenza di alcun vantaggio per i creditoriE’ consentito tuttavia al debitore di poter “paralizzare” in qualche modo l’iniziativa promossa dal creditore e ciò in ragione di quanto disposto dall’art. 271 sul concorso di procedure il quale consente al debitore stesso, in pendenza di domanda di liquidazione formulata dal creditore, di poter attivare le procedure alternative di composizione della crisi.In tali casi si avrà un effetto sospensivo della domanda di liquidazione richiesta dal creditore ovvero una declaratoria di improcedibilità nel caso di apertura di procedure alternative richieste dal debitore.