26 Aprile 2024, venerdì
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Soluzioni al debito. Gli strumenti di risoluzione della crisi

a cura di Avv. Prof. Luca Barbuto

E’ nota la situazione di grave crisi economica che attraversa la nostra Nazione le cui origini sono da ravvisarsi senz’altro nella pandemia diffusasi a decorrere dal marzo 2020, durante la quale, il Governo, al fine di evitare il diffondersi del virus, si è visto costretto ad assumere provvedimenti restrittivi, che hanno determinato, per le imprese, mancanza di incassi, crisi di liquidità, ripercussioni sui contratti in essere e di conseguenza la chiusura dell’attività stessa.

Non da meno il recente conflitto Russia / Ucraina ha comportato una serie di effetti a cascata, quali rincari delle materie prime, aumenti dei costi di fornitura di gas e luce con grave ricaduta su famiglie ed imprese.

E’ pacifica quindi la situazione di crisi che grava su realtà come famiglie ed imprese le quali si trovano, loro malgrado, in una situazione definita di sovraindebitamento ovvero nella difficoltà di far fronte agli impegni assunti con Banche, Finanziarie, fornitori ed infine con l’ Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale, al netto del periodo di sospensione, oggi ha ripreso l’attività di recupero coattivo mediante notifica di atti di riscossione, ovvero cartelle esattoriali, fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie ed atti di pignoramento che incidono profondamente sulla ripresa.

In tale contesto storico assume particolare rilevanza il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa edell’Insolvenza, entrato in vigore lo scorso 15 luglio, che ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, concreti strumenti finalizzati al risanamento del debito, allo stralcio della posizione debitoria e quindi alla ripartenza economica e sociale di famiglie, imprese, ditte individuali e professionisti.

Nel nuovo panorama legislativo l’operatore del diritto, in applicazione degli istituti introdotti con il Codice della Crisi, potrà senz’altro fornire, alle famiglie, alle imprese, alle società, una nuova opportunità di ripresa economica e garantire la ripartenza ed il superamento della crisi e dell’insolvenza.Potrà da oggi trovare applicazione l’istituto della composizione negoziata della crisi destinata all’imprenditore commerciale e agricolo, la cui finalità precipua è quella di condurre l’impresa al risanamento, con l’ausilio di un esperto, che facilita le trattative tra l’imprenditore ed i creditori – il concordato semplificato il quale di fatto consente all’imprenditore un’ulteriore chance di ripresa laddove  la composizione negoziata non abbia avuto esito positivo.Ed ancora gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione attraverso i quali l’imprenditore propone accordi con i creditori con l’indicazione di strategie di intervento ed i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

Di particolare rilevanza sono inoltre le procedure disciplinate dal Codice e destinate, per così dire, ai soggetti più deboli per i quali si è reso necessario un intervento legislativo al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento anche di natura familiare onde consentire al nucleo intero di ottenere l’esdebitazione;Ed ancora strumenti di risoluzione indirizzate al solo consumatore quale “la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore” dedicata alle persone fisiche che hanno contratto debiti di natura personale e quindi che esulano dall’attività professionale o d’impresa, il concordato minore dedicato invece ai debitori professionisti, ditte individuali ed imprese di piccole dimensioni, finalizzato alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale ed infine la liquidazione controllata dedicata a tutti i debitori.

E’ ampio quindi il panorama offerto dal Legislatore in tema di ristrutturazione dei debiti la cui finalità è la fuoriuscita dalla crisi e la ripresa dell’attività sociale, economica e finanziaria, strumenti che se attuati da professionisti esperti del settore risultano essere di fondamentale ausilio, in un momento storico-legislativo nel quale, è bene ricordarlo, si è abbandonato il termine fallimento, sostituito dalla procedura di liquidazione giudiziale e fallito, per il discredito sociale insito, per passare alla locuzione generica di debitore.

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