Nel momento in cui avviene l’installazione di una caldaia privata, anche se di piccole dimensioni, all’interno delle aree comuni dell’edificio o del balcone privato pone non pochi problemi per via dei limiti imposti dal Codice civile. Nel primo caso c’è da rispettare la destinazione d’uso degli spazi condominiali e il diritto al pari utilizzo degli stessi da parte degli altri condomini. Nel secondo caso invece, il problema principale è costituito dal rispetto del decoro architettonico. L’installazione della caldaia sulla facciata condominiale rientra nell’ uso della cosa comune ex art 1102 c.c., che espressamente prevede che “ ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.