26 Aprile 2024, venerdì
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Amministratore di condominio: difetto di rappresentanza

Il Codice civile riconosce all’amministratore di condominio la rappresentanza processuale del condominio, strettamente connessa ai poteri allo stesso riconosciuti ed alla collegata rappresentanza sostanziale in base alla quale può intervenire a tutela dell’interesse comune del condominio sia per quanto riguarda i terzi sia contro gli stessi condomini.In poche parole: l’amministratore può agire in giudizio o essere convenuto in tutte le materie che riguardano le parti comuni dell’edificio e, più in generale, per le materie indicate nell’articolo 1130 del Codice civile, senza il permesso da parte dell’assemblea condominiale.Inoltre, l’amministratore può costituirsi in giudizio sia nei procedimenti delle proprie assegnazioni sia per impugnare un’eventuale sentenza svantaggiosa senza dover chiedere l’autorizzazione. In questo caso, siccome l’amministratore di condominio opera in difetto di rappresentanza, deve comunicare e farsi approvare dall’assemblea  il suo operato.

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