26 Aprile 2024, venerdì
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Reati commessi attraverso i mass media: Risponde l’Avv. Melissa Gullà

A cura di Ionela Polinciuc

Ormai, viviamo in un’era digitale e comunicare è diventato sempre più semplice e veloce.Una notizia pubblicata sul web, un post su un social network, un commento inappropriato su una chat di un gruppo facebook o di un gruppo “whatsapp” sono in grado di raggiungere facilmente un numero imprecisato di persone.L’enorme effetto di “cassa di risonanza” delle informazioni pubblicate sul web, spesso a prescindere dalla loro effettiva veridicità, può risultare però alquanto pericoloso ogniqualvolta l’oggetto del messaggio diffuso abbia carattere denigratorio ed infamante nei confronti del suo destinatario. Abbiamo intervistato l’Avv.Melissa Gullà che ci darà ulteriori informazioni al riguardo.

Quale è la responsabilità penale per i reati commessi attraversi i mass media?
L’art. 21 della Nostra Costituzione tutela ed assicura la libertà di manifestazione del pensiero quale diritto inviolabile dell’uomo. Però, suddetto principio fondamentale può trovare una limitazione per tutelare degli interessi strettamente legati all’essere umano, come l’onore e la reputazione; interessi che vengono tutelati anche penalmente come dall’art. 595 c.p., che punisce la condotta di colui che, “comunicando con più persone offende l’altrui reputazione”, prevendendo una serie di aggravanti qualora venga attribuito un “fatto determinato”, nel caso in cui la diffamazione venga compiuta “con il mezzo della stampa” o con “qualsiasi altro mezzo di diffusione” e, infine, nel caso in cui l’offesa sia arrecata “a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio”; Anche l’art. 13, l. 8 febbraio 1948, n. 47, prevede una circostanza aggravante, applicabile in caso di diffamazione a mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato e dalla quale deriva l’applicazione della pena della reclusione da uno a sei anni e la multa non inferiore a 258,00 euro; Inoltre, la disposizione di cui all’art. 57 c.p. applica il trattamento sanzionatorio anche al caso di omesso controllo colposo sul contenuto del periodico da parte del direttore o del vice direttore del periodico. Pertanto, l’ordinamento italiano prevede l’applicabilità di una pena detentiva o in via alternativa o in via cumulativa con la sanzione pecuniaria. La pena detentiva in materia di diffamazione è molto di rado applicata, ma nonostante ciò l’Italia è stata più volte bacchettata dalle istituzioni europee ed internazionali, specie dalla Corte EDU, per via della ritenuta incompatibilità con il diritto convenzionale anche solo per l’astratta previsione di una pena detentiva nel caso di diffamazione commessa a mezzo stampa. Sono state sollevate anche questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 l. 47/1948 e 595 c. 3 c.p., nella parte in cui prevedono la pena della reclusione nel caso di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo della stampa con attribuzione di un fatto determinato. 

Cosa prevede la legge nel caso di diffamazione a mezzo stampa? 
Il reato di diffamazione è procedibile a querela della persona offesa o nel caso in cui dovesse verificarsi un’eccezionale circostanza impeditiva, come la morte del soggetto diffamato, possono sporgere querela i suoi prossimi congiunti. Il soggetto diffamato ha la possibilità di sporgere querela entro tre mesi dal momento in cui il soggetto (o i congiunti) ha appreso di essere stato diffamato. La diffamazione ai sensi dell’art. 595 c.p., comma I, è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a 1.032 euro. Inoltre, l’art. 595 c.p., comma III, prevede che la diffamazione aggravata dal mezzo della stampa o da qualunque altro mezzo di pubblicità, è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa almeno di 516 euro. Mentre, il direttore della testata giornalistica o l’editore della pubblicazione, se altrettanto responsabili del reato di diffamazione, sono soggetti a pene più lievi e, in particolare, alle pene previste per ciascuna delle fattispecie di diffamazione diminuite fino ad un terzo, ex art. 57 c.p. Infatti, l’articolo succitato recita così: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate…”

Nel caso di stampa clandestina come viene punito il reato?
La norma penale punisce di chi intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta o chi pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero (art. 16 legge 8 febbraio 1948, n. 47). 

Esiste un risarcimento per diffamazione a mezzo stampa?
Qualsiasi reato obbliga al risarcimento del danno che ne consegue (art. 185 c.p.). Nell’ipotesi della diffamazione a mezzo stampa, questo danno può essere sia patrimoniale sia non patrimoniale. Quest’ultimo di regola consisterà nel danno “morale”, cioè la sofferenza interiore patita, oppure anche quello esistenziale. Il danno patrimoniale sarà liquidato dal Giudice in base alla perdita subita o al mancato guadagno dimostrato a causa dell’offesa alla reputazione. Invece, relativamente al danno non patrimoniale, la sua quantificazione è più difficile. Ciò vale in particolare per il danno morale ed esistenziale. Pertanto, il giudice dovrà liquidarlo in via equitativa, prendendo in considerazione la gravità dell’offesa.

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