I tabulati telefonici sono documenti che contengono l’elenco di tutte le chiamate effettuate e ricevute da un telefono in un certo intervallo di tempo (gli ultimi trenta giorni, gli ultimi sei mesi, ecc.). I tabulati telefonici registrano tutte le chiamate in entrata e in uscita, oltre a data, ora e durata della conversazione ma non consentono, invece, di ascoltare la conversazione avuta dalle parti, cioè le parole che gli interlocutori si sono scambiati: per fare ciò, sarebbe necessaria un’intercettazione vera e propria. Ottenere i tabulati telefonici è piuttosto semplice: è sufficiente farne richiesta al proprio operatore. Oggigiorno, è addirittura possibile ottenere i tabulati (o parte di essi) accedendo alla propria area personale in Internet e registrando la propria utenza ma, se si vogliono ottenere i tabulati telefonici di un’altra persona, ad esempio di un coniuge fedifrago, lo si può fare solo se si ha l’utenza cointestata. Nemmeno l’avvocato, incaricato dal proprio cliente, può avere i tabulati telefonici di un’altra persona, neanche se motiva la richiesta con «esigenze di giustizia».
In realtà, quando non si è titolari dell’utenza e non si ottiene il consenso del legittimo intestatario, soltanto il giudice può ordinare alla compagnia telefonica l’esibizione dei tabulati telefonici dell’altro coniuge, purché la richiesta sia rilevante e indispensabile ai fini della decisione finale della causa. Il giudice può procedere solo su istanza di parte: non può dunque autonomamente rivolgersi alla compagnia telefonica per chiedere l’acquisizione dei tabulati.
I dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, solo per finalità di accertamento e repressione di reati, non per richieste formulate nell’ambito di una controversia civile, amministrativa e contabile.