19 Aprile 2024, venerdì
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RIMBORSO SPESE PER TAMPONE

Relativamente alle spese per il tampone antigenico, trattandosi di una spesa so- stenuta dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un’attività per conto del proprio datore di lavoro, il relativo rimborso non costituisce base imponibile, ai fini Irpef, in quanto costo sostenuto nell’esclusivo interesse del datore.

CESSIONE D’AZIENDA

Per identificare una cessione d’azienda (o di un ramo d’azienda), è necessario che quantoceduto sia, di per sé, un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa, autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario, sia pure mediante una successiva integrazione da parte del cessionario.

BONUS PER PENSIONATI AL SUD

Il fondo integrativo inglese non collegato all’età pensionistica esclude l’accesso al regime di favore previsto dall’art. 24-ter Tuir per il pensionato che si trasferi- sce nel Sud Italia.

PROVA DEL TRASPORTO INTRACOMUNITARIO

La prova della cessione intracomunitaria, ossia dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato, può essere fornita anche con strumenti alternativi di tracciabilità dei beni previsti da altre legislazioni, come ad esempio il documento amministrativo elettronico (Daa elettronico o eAd).

BONUS PUBBLICITÀ CON INVESTIMENTI RIMBORSATI

Il credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari è fruibile anche per gliinvestimenti pubblicitari già rimborsati, in quanto il ribaltamento delle spese ad altri soggetti del gruppo non residenti non inficerebbe il loro riconoscimento ai fini della disciplinaagevolativa.

MODIFICA COMPAGINE SOCIALE

La modifica della compagine sociale (nel caso di specie due operazioni di scis- sione parziale)non muta gli effetti della tassazione di gruppo.

PERDITE SU CAMBI

Le perdite su cambi, emerse all’atto della conversione di crediti in valuta estera in titoli partecipativi emessi da una società in concordato preventivo, costituisco- no differenze su cambi da realizzo e concorrono alla formazione del reddito im- ponibile in base alla propria disciplina fiscale, poiché non trova applicazione l’esclusione prevista dall’art. 88 Tuir per lesopravvenienze da esdebitazione.

CUMULABILITÀ SUPERBONUS E CONTRIBUTO

PER LA RICOSTRUZIONE

Il superbonus è fruibile anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione fi- nalizzati all’efficientamento energetico e sismico dell’edificio che ha già subito precedenti interventi antisismici, purché l’intervento consenta il conseguimento dei limiti prestazionali imposti dalla norma agevolativa. Si deve trattare, però, di un ulteriore e autonomo intervento rispetto a quello per il quale si è beneficiato di contributi per la ricostruzione.

BONUS INVSTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Devono essere esclusi dal bonus investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, cc. da 98 a 108 L. 28.12.2015, n. 208) quelli consistenti nell’adeguamento tecnologico di un impianto e finalizzati all’aumento della produttività del sito produttivo onde evitarne l’interruzione, negando la natura di “investimento iniziale” del program- ma di spesa rappresentato in interpello.

ACQUISTO RAMO D’AZIENDA

CON OMOLOGAZIONE DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA

  Nel caso di attività trasferite con omologazione della proposta concordataria, il trattamento fiscale coinciderà con l’esborso finanziario effettivo. Il costo fiscale delle attività trasferite in virtù dell’omologazione della proposta concordataria coincide con l’esborso finanziario effettivamente sostenuto dal contribuente e tale importo deve essere ripartito tra tali asset in modo da riflettere il reale va- lore dei beni e/o diritti acquisiti dal proponente assuntore.

In questo modo l’importo di passività assunte ai sensi della proposta concorda- taria coinciderà con il costo sostenuto, in modo tale che il valore fiscale che il terzo assuntore dovrà attribuire risulti pari all’esborso da corrispondere ai cre- ditori ai sensi della proposta concordataria.

CESSIONE DEL CREDITO DA BONUS EDILIZI

E PRO-RATA

Per i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni attive imponibili ed esenti che non possono, quindi, conoscere il pro-rata annuale definitivo, l’eventuale opzio- ne per la cessione del credito o per lo sconto in fattura dovrà essere effettuata al netto dell’Iva, riservandosi di effettuaresuccessivamente la detrazione dell’imposta sui redditi con il superbonus, soltanto dopo aver conosciuto la per- centuale definitiva di pro-rata.

CESSIONE DI CONTRATTO PRELIMINARE

Se il cessionario di un contratto preliminare restituisce al cedente (originario promissario acquirente) parte della caparra confirmatoria da quest’ultimo corri- sposta al promittente venditore (se il cedente è un soggetto Iva), tale rimborso parziale è qualificabile come il corrispettivo della cessione del contratto e, co- me tale, qualificabile come una prestazione diservizi soggetta a Iva.

Pertanto, all’atto della cessione del contratto preliminare, l’originario promissa- rio acquirente deve emettere una fattura di importo pari a quello della caparra confirmatoria che ottiene in restituzione, a nulla rilevando che le parti avevano inteso cedere “gratuitamente” il contratto.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER SECONDA ABITAZIONE

Il contribuente già beneficiario dell’agevolazione prima casa che acquisti una se- condaabitazione, può accedere al beneficio fiscale, in presenza di un’oggettiva e assoluta inidoneità del primo immobile, dichiarato inagibile dall’autorità compe- tente in maniera indipendente dalla volontà del richiedente. Il caso riguarda un edificio oggetto di un sequestro penale e di undecreto di inagibilità.

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