24 Aprile 2024, mercoledì
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Articolo 56 Costituzione italiana: spiegazione e commento

L’elezione dei deputati a suffragio universale e diretto

Il suffragio universale è una delle conquiste della Costituzione italiana. L’articolo 56 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età, senza distinzione di sesso, di etnia, di fede religiosa o politica, di censo, di istruzione o di condizioni personali, di eleggere liberamente i loro rappresentanti alla Camera dei Deputati. L’articolo 56 parla, però, anche di suffragio diretto e ciò significa che il popolo affida direttamente alle persone elette la facoltà di rappresentarli, in questo caso, alla Camera dei deputati.

Il numero dei deputati

I padri costituenti avevano fissato il numero dei deputati in 630, di cui dodici eletti nella circoscrizione Estero. La riforma costituzionale del 2020, che prevede la riduzione dei parlamentari, li ha portati a 400, di cui otto eletti dai cittadini italiani residenti all’estero. L’intento di questa riforma è quello di diminuire la spesa pubblica, eliminando stipendi e costi aggiuntivi di 230 deputati. C’è da considerare un altro aspetto, ed è quello dell’elezione del presidente della Repubblica che viene scelto in seduta comune da Camera, Senato e rappresentanti delle Regioni. Una riduzione del numero dei parlamentari potrebbe comportare anche una diminuzione dei partiti presenti in Parlamento, il che vorrebbe dire che il nuovo Capo dello Stato verrebbe eletto da una cerchia ideologica molto più ristretta e non con un ampio consenso.

La ripartizione dei seggi

Ai fini elettorali, l’Italia è suddivisa in circoscrizioni, ovvero in territori più o meno ampi che comprendono più Comuni e, talvolta, anche più province. A ciascuna circoscrizione spetta un determinato numero di deputati, in proporzione alla popolazione residente in quel territorio. L’articolo 56 della Costituzione stabilisce, nello specifico, che la ripartizione dei seggi avvenga dividendo il numero degli italiani (non dice «degli aventi diritto al voto» ma «degli abitanti della Repubblica», compreso, quindi, chi non è maggiorenne) per 392 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Dalle elezioni politiche del 2018 viene applicato il sistema noto come Rosatellum bis, che prende nome dal suo relatore Ettore Rosato e che in ciascun ramo del Parlamento funziona così:

  • due terzi dei seggi viene attribuito alle liste mediante un sistema proporzionale in collegi plurinominali che prevede una soglia di sbarramento al 3% a livello nazionale, con l’eccezione delle liste che fanno capo alle minoranze linguistiche per le quali la soglia è al 20% nella Regione di riferimento;
  • un terzo dei seggi viene attribuito con il sistema maggioritario uninominale a turno unico.
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