25 Aprile 2024, giovedì
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Pro soluto e pro solvendo cosa significa ?

I termini pro soluto e pro solvendo sono termini che, come si può intuire, hanno a che fare con il denaro.

Il termine pro solvendo si riferisce infatti a qualcosa ancora da pagare, mentre pro soluto fa riferimento a qualcosa che è già stato pagato.
Questi due vocaboli composti, come anticipato, fanno infatti riferimento un istituto giuridico in cui è previsto il pagamento di una somma. Vediamo quale.
L’istituto in questione è la cessione del credito, previsto e disciplinato dal nostro codice civile dall’art. 1260 all’art. 1267. Il credito infatti può essere oggetto di cessione da parte del creditore che può decidere di cederlo gratuitamente o in cambio di un corrispettivo. Non è necessario che il debitore dia il proprio consenso alla cessione. L’importante però è che il credito non abbia una natura strettamente personale o la legge non ne vieti il trasferimento.
Il debitore e il creditore però, di comune accordo, possono stabilire che il credito non possa essere ceduto, se però il patto viene violato, ma non si riesce a dimostrare che il cessionario ben sapeva di tale accordo, allora il patto di non cessione non si può opporre a questo soggetto.

Si parla di cessione pro solvendo e pro soluto quando il codice civile affronta il tema della garanzia della solvenza del debitore.

Per essere chiari, se il creditore non risponde della solvenza del debitore, la cessione avviene pro soluto e il cedente è liberato.

Nel caso invece in cui il creditore decida di garantire per il debitore allora la cessione avviene pro solvendo. Il cedente in questo caso non sarà quindi liberato fino a quando il creditore (cessionario) non otterrà la prestazione dovuta dal debitore. Attenzione però, in questo caso il creditore risponderà nei limiti di quanto ricevuto dal nuovo creditore cessionario e non di quanto il debitore è tenuto a prestare. Se poi però il cessionario dovrà attivarsi per recuperare la prestazione a lui dovuta dal debitore, allora il creditore cedente dovrà corrispondergli anche le spese, gli interessi e risarcirgli il danno.

Tirando le fila, con la cessione pro soluto il creditore originario ossia il cedente, una volta che ha ceduto il suo credito è libero da ogni responsabilità per quanto riguarda l’eventuale inadempimento del debitore. Il cedente infatti deve solo provare che il credito da lui vantato esiste, che lo stesso può essere ceduto perché non è un credito strettamente personale, che non è vietato per legge e che lo stesso non presenta vizi tali da renderlo nullo o annullabile.

Nella cessione pro solvendo invece il creditore cedentese il debitore non paga, è responsabile di questo inadempimento. Il codice civile però all’art. 1267, dedicato proprio alle garanzie della cessione del credito, prevede che “Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.”

Il cessionario quindi deve fare la sua parte per recuperare il credito che gli è stato ceduto, se non lo fa e non riesce a recuperarlo solo per pigrizia nell’intraprendere le azioni necessarie, non può poi rivolgersi al creditore cedente e pretendere che sia lui a pagare.

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