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Covid : ingresso e rientro dall’estero

A cura di Tiziana Demma 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 17 aprile 2021 è stata pubblicata la nuova Ordinanza 16 aprile 2021, con la quale il Ministro della Salute ha disposto le  misure per chi fa ingresso in Italia dall’estero. 

Vediamo  le misure di sicurezza e i paesi interessati .

  • dal 19 aprile 2021 obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco della certificazione di essersi sottoposto ad un tampone nelle 48 ore antecedenti all’ingresso per chi chi entra da Stati o territori esteri di cui agli elenchi C, D ed E  dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, 
  • dal 18 aprile 2021 il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia, in Stati e territori di cui agli elenchi D ed E dell’Allegato 20del suddetto decreto, è rideterminato in 10 giorni, con l’obbligo di effettuare un tampone al termine dello stesso;
  • chiunque fa ingresso da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E  dell’Allegato 20del DPCM 2 marzo 2021, prima dell’ingresso stesso deve compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, che sostituisce la dichiarazione di cui all’art. 50, comma 1, del predetto decreto, e darne prova al vettore.
  •  per i territori del Brasile e Tirolo  contemporaneamente cessano le limitazioni previste dalle precedenti ordinanze. 

Il nuovo provvedimento  produce effetti fino al 30 aprile 2021.

Elenchi di paesi esteri allegato 20 DPCM 2.3.2021

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.

Elenco B

Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza 

Elenco C

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Elenco D

Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonche’ gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2.

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

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