17 Aprile 2024, mercoledì
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Quote societarie,passaggio generazionale

A cura di Luisa Miranda 

Come noto, il Dl 50/2017 ha riconosciuto a tutte le srl che possano qualificarsi Pmi (e quindi la quasi totalità delle srl italiane) la possibilità di creare categorie di quote fornite di diritti diversi e/o prive, in tutto in parte, del diritto di voto.

Tale possibilità è stata motivata dalla volontà di favorire l’accesso di dette società al mercato dei capitali di rischio, tuttavia nella prassi professionale ci si è subito interrogati sulla possibilità di dare una visione ed una portata più ampia all’utilizzo delle categorie di quote, nell’ottica di soddisfare alcuni rilevanti interessi meritevoli di tutela che spesso ricorrono nelle società di capitali di medie e piccole dimensioni.

Nelle società familiari accade sovente che il fondatore abbia figli interessati a proseguire la gestione ed altri invece interessati ad intraprendere strade diverse; la problematica che si pone è quella – considerata l’attuale normativa di carattere successorio – di non ledere i diritti di legittima di tutti gli eredi, dovendo al tempo stesso coniugare la necessità di poter affidare la gestione della società al figlio che presenti le qualità e la voglia per portare avanti – si spera con successo – l’azienda di famiglia. Pertanto, al fine di coniugare tali esigenze, è frequente che il fondatore, pur volendo attribuire le responsabilità gestorie solo ad alcuni suoi discendenti, non intenda in alcun modo fare differenze tra i suoi figli nelle attribuzioni patrimoniali.

Una soluzione a tale problematica può essere quella, nell’ottica di porre le basi per il successivo passaggio generazionale, di creare per tempo una holding srl, caratterizzata da diverse categorie di quote ed in particolare anche da una categoria di quote che siano prive del diritto di voto; così facendo, si potrà creare una situazione nella quale sarà possibile attribuire a tutti i figli quote di uguale valore dal punto di vista patrimoniale (che attribuiranno quindi, con le specificazioni di cui nel seguito, i medesimi diritti sul patrimonio della società e sugli utili) ma solo quelli che dovranno avere le responsabilità gestorie avranno le quote con il diritto di voto.

Creando in anticipo tale holding srl già caratterizzata dalle diverse categorie di quote, quando ancora la società appartenga al fondatore, sarà possibile per questi gestire in modo pianificato ed efficace il passaggio generazionale (sia mediante testamento, o gradualmente nel tempo, attribuendo mano a mano già in vita a ciascun figlio le quote di categoria che riterrà opportune).

Concretamente, sarà peraltro possibile “modellare” ulteriormente le caratteristiche delle diverse categorie di quote, al fine di assecondare le esigenze e le aspettative dei diversi discendenti. È chiaro, per esempio, che il discendente designato a gestire la società di famiglia potrebbe ritenere ingiusto dividere in parti uguali con i fratelli gli utili prodotti grazie alla sua gestione e al suo impegno, e quindi ad esso potrebbe essere riconosciuto un diritto agli utili maggiorato, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione posseduta. Parimenti, per i fratelli non gestori, si potrà prevedere un diritto agli utili in misura inferiore rispetto alla percentuale di partecipazione posseduta che venga però contemperato dal diritto ad ottenerne la distribuzione senza necessità di una delibera in tal senso dei soci gestori (onde evitare conflitti tra soci gestori e soci di capitale).

Il modello sopra delineato consente peraltro di non perdere l’agevolazione fiscale prevista dal comma 4-ter dell’art. 3 del D.Lgs. 346/90 (TUS) anche nell’ipotesi sopra delineata (che presume diversi figli) in cui al discendente designato per proseguire la gestione della società sia attribuita una partecipazione di minoranza del patrimonio sociale. In tal caso, infatti, si tenga presente che la norma fiscale, quale condizione per ottenere l’esenzione con riguardo alle quote sociali di srl, richiede che il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il “controllo” della società, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. (e quindi disporre della maggioranza dei voti in assemblea). Nel caso proposto le quote assegnate al discendente che continuerà la gestione rappresenterebbero la totalità o la maggioranza di quelle aventi diritto di voto e quindi l’agevolazione spetterebbe anche se dette quote rappresentano una minoranza del capitale sociale. Per il trasferimento delle altre quote di categoria (che per come sopra modellate, come visto, non garantendo diritti di voto non rientrerebbero nell’esenzione), l’imposta dovrebbe essere corrisposta in misura ordinaria e si dovrebbero quindi applicare le normaliregole fiscali dettate per le donazioni e successioni previste per il trasferimento da padre ai figli; in tal caso però non si dimentichi che l’attuale disciplina nazionale resta di assoluto favore essendo prevista l’aliquota del 4% per l’eccedenza rispetto alla franchigia di 1 milione di euro per ciascun figlio (e quindi se si pensa all’ipotesi di suddivisione delle quote di categoria fra più figli, come sopra delineata, è intuibile come il carico fiscale – in una srl holding di medie dimensioni – possa risultare notevolmente ridotto).

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