26 Aprile 2024, venerdì
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Detenuti da recuperare : necessaria una giustizia equa con pena proporzionata

La leale collaborazione , principio già sancito in numerose circostanze dalla giurisprudenza, è di forte centralità con riferimento al rapporto tra Corte Costituzionale e gli otto organi costituzionali, per garantire il corretto funzionamento del sistema istituzionale e della forma di governo. In particolare in questo articolo ci si vuol soffermare sulle sentenze che mettono in risalto l’applicazione del principio : un esempio è costituito dalla sentenza n. 40/2019, avente ad oggetto le misure sanzionatorie dei reati in materia di traffico di stupefacenti, ultima di una 13 lunga serie in cui la Corte aveva invano sollecitato il Legislatore a sanare un vizio di proporzionalità della pena.

Il principio di proporzionalità della pena, implicito nel principio di ragionevolezza ( art. 3 Cost.) e nella 16 finalità rieducativa della pena ( art. 27 Cost.), ed esplicitamente formulato nella giurisprudenza delle Corti europee. Altri principi che stanno guidando la giurisprudenza della Corte sono quelli della individualizzazione e della flessibilità del trattamento penitenziario, orientati alla piena realizzazione della finalità rieducativa della pena richiesta dall’articolo 27 della Costituzione. Nel 2019 tali principi hanno condotto la Corte a decisioni di grande impatto. Ad esempio, la sentenza n. 99 ha esteso l’ambito di applicazione della detenzione domiciliare, nel caso di condannati affetti da gravi malattie psichiche sopravvenute all’inizio dell’esecuzione della pena. Ma di speciale rilievo è la sentenza n. 253, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 4- bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non consente ai condannati per i delitti ivi elencati la concessione di permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

La Corte ha ritenuto che la vigente disciplina, introducendo una preclusione assoluta alla concessione del beneficio dei permessi premio, impedisse ogni verifica in concreto del percorso di risocializzazione compiuto in carcere dal detenuto, rischiando di arrestare sul nascere tale percorso. Una tale presunzione deve poter essere superata attraverso la dimostrazione caso per caso dell’avvenuto distacco del condannato dal contesto associativo di riferimento, e della insussistenza di un pericolo di ripristino di tale collegamento durante la fruizione del beneficio.

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