23 Aprile 2024, martedì
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I testimoni di Geova possono rifiutare l’emotrasfusione: la sentenza

La Corte di Cassazione con sentenza n. 29469/2020 ha fissato il principio secondo cui Il paziente Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario, a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso presentato da una giovane donna, Testimone di Geova, che nel 2005 prima e durante un intervento di laparotomia esplorativa era stata sottoposta a ben sette trasfusioni nonostante il suo esplicito rifiuto.

Ebbene i giudici della Suprema Corte riconoscono che il rifiuto delle emotrasfusioni espresso da un testimone di Geova costituisce una vera e propria obiezione di coscienza radicata in ragioni religiose. Precisando, altresì, che il rifiuto delle emotrasfusioni manifestato da un paziente Testimone di Geova è garantito dall’Art. 32 della costituzione– principio di autodeterminazione terapeutica- e dall’Art. 19 della costituzione-libertà religiosa quale diritto inviolabile, tutelato al “massimo grado” dalla Costituzione.

La sentenza, quindi, stabilisce l’assoluta centralità del principio della libertà religiosa in relazione al rifiuto delle emotrasfusioni, tanto da considerarlo una vera e propria forma di obiezione di coscienza.

Avv. Sabina Vuolo

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