26 Aprile 2024, venerdì
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Superbonus 110% esteso al 2022: la comunicazione dell’AdE

Non solo il Superbonus per gli interventi di efficienza energetica e antisismici viene esteso anche al 2022 ma arriva un’altra novità, introdotta nella Legge di Bilancio in attesa del via libera definitivo: potranno accedere all’ecobonus 110% anche i proprietari di piccole palazzine. Verrebbe quindi risolto, in caso di via libera alla Manovra, il problema dell’unico proprietario di un intero edificio, che nella precedente versione veniva escluso dall’agevolazione

Nel documento dell’Agenzia vengono riepilogate le recenti modifiche al Superbonus introdotte dal DL 104/2020 per semplificare e rendere più fruibile il Superbonus. Tra le novità, il chiarimento della nozione di accesso autonomo dall’esterno, il quorum ridotto (1/3 della proprietà) necessario per le maggioranze condominiali che approvano i lavori, alcune semplificazioni in merito alle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali, l’aumento del 50% dei massimali nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017.

Il documento di prassi chiarisce in quali casi si può ritenere che una unità immobiliare abbia ‘accesso autonomo dall’esterno’ qualora, ad esempio: all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

Inoltre, l’Agenzia chiarisce che l’installazione di impianti fotovoltaici – che rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo – è ammessa al Superbonus anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari.
 
Un’ulteriore circostanza affrontata nel documento delle Entrate è quella degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio. In questo caso, spiega la circolare, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che per l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche

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